«Ma se il cittadino non può essere toccato emotivamente da un editoriale, dalla retorica di un politico, dall’arringa di un avvocato, allora la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo non ha effetto. La libertà che proclama presuppone negli stati un cuore immaginante che risponde con l’azione. Quella sensibilità che ad Atene – dove la democrazia è nata – veniva chiamata Peitho, la persuasiva dea dalla cui abilità di influenzare la nostra anima dipendono la parola libera, il processo equo, la stampa libera e le elezioni»1.
0.
I primordi e la radiazione di fondo ^
In alcune controversie su diritti reali nella Sicilia del V secolo a. C. il diritto si scopre retorico2, trova nella retorica i modi più efficaci per esercitarsi e sigla con l’eloquenza un patto di coesistenza dal quale oggi sembra volersi svincolare. Eppure, se la legge deve ancora essere strumento di regolamentazione sociale ed espressione responsabile della volontà di esseri umani liberi, non può prescindere dagli artifici di tale «maniera di abitare intelligentemente la parola»3. Sicché le vestigia di questa remota complicità originaria sono ben più di una impercettibile radiazione di fondo4 che impregna tutto il diritto, a cominciare dall’idea stessa che abbiamo della legge.
1.
La nostra percezione metaforica del diritto ^
Una targa posta al centro del frontone sovrastante la scalinata est dell’atrio sotto la cupola di Palazzo federale ricorda, quasi fosse un monito, lo scopo, nobile ed eminentemente politico, dell’attività quivi svolta dalle due Camere federali: «In legibus salus civitatis posita est», ove il verbo, oltre a segnalare il valore di presidio assunto dallo strumento legislativo, allude anche – sapientemente – alla stessa positività della legge, al suo essere diritto artefatto, posto appunto. Il motto, di probabile origine aristotelica5, ricorda indirettamente ciò che in fondo tutti noi pensiamo, ossia che l’organo investito del potere supremo, l’Assemblea federale (art. 148 cpv. 1 Cost.), adotta le leggi a tutela del benessere della comunità politica.
Ma è veramente così? Scorrendo un saggio sintetico di Hans Kelsen (2022, 114), uno dei padri della dottrina pura del diritto, si scopre la seguente constatazione che smaschera il legame molto stretto che unisce il linguaggio figurato e la rappresentazione globale che abbiamo del diritto:
«La dottrina pura [scl. del diritto] mostra come l’affermazione secondo la quale lo Stato crea o garantisce il diritto non fornisce che una descrizione metaforica del fatto che determinate persone, che è l’ordinamento giuridico ad individuare, producono, applicano ed assicurano l’esecuzione delle norme giuridiche nella qualità, che è loro attribuita dal diritto, di organi di quella comunità costituita come tale dal diritto stesso».
In altri termini, già la percezione che abbiamo del diritto è figurata, poggia su una metafora, ossia è permeata di retorica, e anzi: tutto il diritto è fondamentalmente un fenomeno retorico, non nella sua essenza – perché come dice anche Kelsen il diritto in fondo è una tecnica che regola sé stessa – ma nel suo modo di funzionare, nel suo esercizio da parte dell’essere umano e nell’idea che ce ne facciamo.
Si noterà pure che il diritto è in un certo senso autosufficiente, autoreferenziale; definisce esso stesso chi applica ed esegue le sue disposizioni per quella comunità che il diritto stesso costituisce e, potremmo aggiungere, secondo le procedure (quella legislativa ad esempio) che ancora il diritto stesso codifica. Certo, si potrà obiettare, affinché le disposizioni della legge siano applicate e rispettate occorre un apparato che detenga il monopolio del potere coercitivo, ma è vero che dal punto di vista formale, sistematico, il diritto basta a sé stesso e in fondo solo a sé stesso si riferisce.
Quando si discorre di Stato di diritto (Rechtsstaat)6 occorre pertanto avere presente anche questo aspetto, questa circolarità del diritto, detto anche «principio di legalità» (oltre, evidentemente ad altri tratti essenziali come ad es. la separazione dei poteri e l’esistenza di un tribunale costituzionale o amministrativo che controlla gli organi dello Stato, nonché la garanzia del rispetto dei diritti dell’uomo, dei diritti politici e dell’uguaglianza davanti alla legge).
Tale autoreferenzialità, ma ritorneremo su questo aspetto, permette di capire la posizione di coloro che reputano, con le conseguenze del caso, che in sé il testo di legge non ha destinatari; la legge nasce all’interno del potere legislativo e raggiunge la sua perfezione (non per nulla si parla della perfectio legis) entro lo stesso ambito del legislatore. Gli atti che ne assicurano la divulgazione, cioè la sua promulgazione e la sua pubblicazione, avvengono al di fuori del potere legislativo e sono atti che non hanno carattere legislativo7.
Si potrebbe affermare che la rappresentazione metaforica del diritto è necessaria (sociologicamente) per occultare in un certo senso la sua natura autoreferenziale. Prova, se non altro, della necessità delle figure mentali metaforiche per la rappresentazione dell’assetto sociale8.
2.
Diritto e retorica: un legame molto stretto ^
In realtà, a prescindere dalla questione filosofica – di fatto centrale –, il legame tra diritto e retorica non pertiene soltanto alla rappresentazione che ce ne facciamo, ma è più intrinseco. È in particolare giustificato da almeno tre nessi capitali:
- il nesso antropologico ed etimologico: già per Aristotele vi è un nesso intrinseco tra il linguaggio e la vocazione politica dell’essere umano (l’uomo è uno zoon politikon perché zoon logon echon9), sicché la padronanza della parola e dell’eloquio è cruciale per la vita civile stessa10 e la retorica stessa può definirsi- «civile scienzia»11;
- d’altra parte, l’arte del dire è essenziale per chi governa («la rettorica, la tecnica del dire, è fondamentale per chi è rector, rettore, di chi ‹regge› e governa le nazioni»12, significato che traspare anche nella parola reggimento, che vale governo, magistrato, politica, prima ancora di essere la denominazione di una grande unità dell’organizzazione militare);
- il nesso costitutivo, giacché il diritto si avvale delle parole per creare i suoi istituti, per la sua codificazione, e poi per essere applicato (non a caso chi applica la legge, il giudice, è detto anche il giusdicente)13.
Oggi questa dimensione retorica del diritto e della legislazione tende a scomparire a vantaggio esclusivo di una strumentalità razionale subordinata alla logica dell’efficacia e dell’efficienza. Segnali eloquenti in questo senso sono ad esempio disposizioni sempre più dettagliate degne di regolamenti tecnici14.
Un altro indizio in questo senso è costituito dall’applicazione alla legge di metodi di valutazione15 intesi a controllarne e misurarne l’efficacia, talvolta iscritti nello stesso articolato:
20.040
Legge federale
sulla promozione della formazione in cure infermieristiche
del 16 dicembre 2022
Art. 10
Valutazione
Il Consiglio federale valuta le ripercussioni della presente legge sull’evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche e riferisce in merito al Parlamento entro sei anni dall’entrata in vigore della presente legge.
Ciononostante16, la legge deve tutt’ora far capo a espedienti retorici perché deve ancora convincere, essere accettata, e questo almeno due volte:
- sia al momento della sua nascita – perché deve essere votata (dai deputati, e poi anche dal Sovrano qualora venga sottoposta a voto popolare);
- sia nella sua applicazione nella società – perché oltre a essere efficace ed efficiente, deve essere «effettiva», ossia osservata con una certa dose di persuasione da chi vi è soggetto17.
«sia dunque la retorica la facoltà (dúnamis) di cogliere (theôrêai) in ogni caso ciò che è potenzialmente persuasivo»20.
Questa persuasività, più che arte o attività di artigianato verbale, è intesa sin dalla sua nascita come una vera e propria tecnica (tekhnè tôn logón), cioè attività controllata e subordinata a regole precise («intendo per tecnico tutto ciò che è possibile elaborare attraverso il metodo e per opera nostra», Ret. 1355 b35).
3.
Le forme della persuasione discorsiva ^
Secondo Aristotele la tecnica della persuasione è essenzialmente finalizzata a indurre il destinatario a pensare21 quello che autonomamente non pensa (cioè a trasmettergli una determinata opinione o a fargli cambiare idea). E, precisa, tra i mezzi di persuasione messi a disposizione del discorso figurano principalmente due forme, una morale (ethos e pathos) e una logica (logos) (Ret. 1356 a1):
ethos: il carattere di chi parla (credibilità); [Cicerone: conciliare]
pathos: la disposizione d’animo in cui è posto il destinatario (muove le passioni); [Cicerone: movere]
logos: le parole usate (che dimostrano la verità di quanto detto, o lo rendono per lo meno verosimile). [Cicerone: docere]
La legge agisce su questi tre livelli. Vediamo come.
3.1.
Legge ed ethos ^
La legge persuade prima di tutto se è credibile. Un fattore cruciale di credibilità è la certezza del diritto (Rechtssicherheit). Che cosa si intende?
La certezza del diritto è il principio secondo cui il diritto deve ricevere una applicazione prevedibile in quanto frutto di un’interpretazione univoca (si parla anche di calcolabilità22).
Sotto il profilo linguistico i fattori principali di prevedibilità sono:
- Impersonalità (costanza)
- Comprensibilità
3.1.1.
Impersonalità ^
L’impersonalità non significa astrazione, ma significa in primo luogo costanza e uniformità23.
L’uniformità concerne in primo luogo l’organizzazione della materia.
Un primo livello di retoricità della legge risiede dunque nella disciplina ferrea dell’organizzazione dei contenuti della legge, quella che in retorica si chiama la dispositio. Non si tratta semplicemente di convenzioni formali, giacché all’ordine sistematico della collocazione delle differenti disposizioni è associata una chiara considerazione della valenza delle singole norme, situate in una gerarchia architettonica24 Si veda ad esempio la sintesi della struttura tipo di un atto normativo proposta nella Guida di legislazione25:
A questa continuità o costanza strutturale si aggiunge una costanza formulaica, cioè una serie di convenzioni riguardanti le formulazioni da adottare per enunciare determinati contenuti. Alcuni esempi:
Formula per la promulgazione di una legge (DTL, n. marg. 172):
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 ottobre 2010.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Formula per la sostituzione di un termine (DTL, n. marg. 328):
Sostituzione di un termine
In tutto il regolamento, eccettuato l’articolo 228, «regolamento» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ordinanza».
Non è dunque casuale che per quanto concerne la redazione degli atti normativi a livello federale vigono regole tecniche molto dettagliate, le Direttive di tecnica legislativa (DTL), che disciplinano come organizzare testualmente la materia del disposto e le formulazioni da usare negli atti più frequenti della legislazione e nelle loro parti notevoli.
Si può notare che ogni parte dei testi e ogni evento testuale26 particolare ha una sua formula fissa e costante. La costanza e uniformità delle formulazioni servono ad assicurare coerenza con l’insieme dell’ordinamento giuridico e quindi a sottolineare la sua natura di sistema unitario e coerente, ma anche appunto a garantire la certezza del diritto. Garantiscono infatti l’univocità delle disposizioni, nel senso che idealmente i contenuti normativi identici vanno espressi in modo identico, segnatamente con le stesse parole e con le stesse formulazioni.
Questa caratteristica è legata all’impersonalità della legge, il cui autore si identifica nella figura ideale o astratta del Legislatore (e dunque non nei singoli deputati o funzionari che redigono il testo), ma anche alla pervasività normativa della legge, che potremmo anche definire saturazione normativa. La legge è pervasa di normatività, in almeno quattro sensi:
- ha lo scopo di normare;
- la sua genesi è normata (dalla procedura legislativa);
- la sua struttura è normata (dalle disposizioni di tecnica legislativa);
- nel formulare le norme, la legge norma implicitamente il modo in cui gli stessi contenuti devono essere formulati anche in futuro (termini, fraseologia, costrutti ecc.)27.
Da qui, anche, il forte conservatorismo del linguaggio normativo, in tutte le sue dimensioni. Questo aspetto ha evidentemente conseguenze sulla redazione e la traduzione delle disposizioni, poiché nella redazione legislativa non si può ignorare quanto è già stato scritto in precedenza, né prescindere dal contesto normativo generale che per mantenere la propria coerenza impone di dire le cose come sono già state dette. Esiste una forte dose di autoreferenzialità del diritto, che ha la sua radice in quanto affermato da Kelsen (v. cap. 1) e che avvicina per certi versi il testo legislativo a quello poetico28, se non altro per la profondità delle «radicazioni filamentose»29 che tessono una fitta rete di rimandi terminologici e formulaici intra e intertestuali. In una descrizione sintetica di questo approccio avevamo definito le principali categorie che compongono tale rete di rimandi, distinguendo segnatamente tra i termini giuridici, le espressioni giuridiche tipiche, i realia, i vincoli intra- e intertestuali e i costrutti frasali idiomatici (Egger 2019, 54–60).
Più in generale, cioè a prescindere dagli elementi normati o vincolanti della redazione legislativa, dire che la lingua della legge deve essere tendenzialmente impersonale non significa affatto che deve mirare all’astrazione (e alla vacuità30), ma soltanto che non può variare a seconda di chi redige. La figura del legislatore deve restare coerente, affinché sia credibile e prevedibile appunto. Si ricorderà a questo proposito la definizione di giustizia di Emilio Domizio Ulpiano che sottolinea bene l’importanza della costanza e fissità della legge:
«Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi»,
(Digesto 1, 1, 10, pr,)
[la giustizia è ferma e perpetua volontà di dare a ciascuno la sua ragione].
Lo stile legislativo non tollera le idiosincrasie personali: se il bar è designato «esercizio pubblico» in un contesto particolare, il redattore non potrà pretendere che il termine esercizio pubblico non fa parte del suo «vocabolario attivo» e che quindi non lo usa. Il redattore deve prescindere dai suoi gusti linguistici personali e assumere la sua «identità organica»31.
È inoltre necessario garantire una certa continuità come pure uno stile contrassegnato da sobrietà, spassionatezza, decoro e assenza di espressività.
Tutte queste caratteristiche sono in parte garantite grazie a formule fisse e standardizzate, convenzioni formali, parti testuali preconfezionate e insomma norme redazionali volte appunto a configurare uno stile uniforme e costante e a occultare la componente soggettiva dello scrivente (si vedano ad es. i modelli riuniti in Omnia32).
Si possono pertanto individuare due primi livelli di retoricità: uno strutturale (dispositio) e uno formulaico e redazionale (pluristratificazione del testo), che si riallaccia a sua volta alla elocutio.
3.1.2.
Comprensibilità ^
Un altro fattore di credibilità è evidentemente la comprensibilità. L’esigenza di comprensibilità dei testi ufficiali è controversa per quanto riguarda i testi normativi (perché controversa è la designazione del destinatario principale della legge: il cittadino, l’operatore del diritto, o il sistema giuridico stesso, secondo quanto abbiamo rilevato in precedenza?).
Comunque, nell’ordinamento giuridico federale la comprensibilità è stata recentemente sancita da una disposizione esplicita della legge del 5 ottobre 2007 sulle lingue (LLing, RS 441.1), che recita:
Art. 7
Comprensibilità
1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.
Da questa disposizione risultano almeno quattro requisiti di qualità che concorrono, ai sensi della legge, a garantire la comprensibilità in senso lato di un testo:
- Precisione materiale
- Registro adeguato alle specifiche tipologie testuali (≠ unico destinatario) – stile appropriato33
- Efficacia comunicativa
- Pari trattamento linguistico dei sessi
Giova insistere sulla nozione di appropriatezza, che deriva dalla Retorica di Aristotele e che significa in definitiva che esistono vari tipi di chiarezza, oppure che la chiarezza va modulata in funzione della singola tipologia testuale. In particolare, in virtù dell’appropriatezza esistono testi in cui la precisione del dettato può prevalere sulla sua comprensibilità immediata, testi che ricordano l’aforisma di Gòmez Dàvila secondo cui
«L’oscurità di un testo non è un difetto quando quello che dice può essere detto solo in modo oscuro»34.
e che ciononostante sarebbero in conformità con l’articolo 7 LLing.
Si può ricordare in proposito l’esempio citato in apertura (v. nota 14):
3 Se la struttura ricettiva organizzata realizza abitazioni secondo il capoverso 1 e abitazioni secondo il capoverso 2, la quota massima del 33 per cento è ridotta del valore ottenuto moltiplicando per 13 per cento il quoziente tra superficie delle abitazioni secondo il capoverso 1 e la somma delle superfici delle abitazioni secondo i capoversi 1 e 2.
Significa questo che la legge trasgredisce l’obbligo di comprensibilità e di chiarezza?
Occorre sempre avere presente che la legge non è in primo luogo uno strumento di comunicazione, bensì un veicolo di norme racchiuse in disposizioni; la legge è un «nomodotto» dicono alcuni giuristi. Di conseguenza, esiste una chiarezza linguistica delle disposizioni, quando la loro formulazione è chiara ed evidente (perspicua), ed esiste però anche una chiarezza normativa, quando l’inferenza della norma dalla disposizione risulta univoca e priva di ambiguità. È importante tenere presente la distinzione tra queste due forme di chiarezza35 e ricordarsi che la chiarezza linguistica non implica necessariamente la chiarezza normativa e viceversa. La nozione di chiarezza normativa consente anche di capire la posizione di quei giuristi, a cui abbiamo accennato in apertura, che considerano che la legge in realtà non ha destinatari, perché è fondamentalmente autoreferenziale: la sua coerenza sistemica e il suo effetto sull’ordinamento prevalgono sulla sua comprensibilità immediata. La legge infatti è credibile anche perché funziona, perché dalle sue disposizioni si possono dedurre norme univoche, e a questo concorre pure la coerenza sistematica. Tale aspetto è messo in evidenza soprattutto nelle norme costitutive, ossia in quelle norme consegnate in proposizioni che non prescrivono un determinato atteggiamento (obbligo, atto particolare ecc.), ma che realizzano il proprio contenuto nel loro stesso porsi, o nel momento stesso della loro entrata in vigore, come ad esempio le disposizioni di abrogazione36.
3.2.
Legge e pathos ^
Si parla di persuasione mediante il pathos quando i destinatari sono indotti dal discorso a provare determinate passioni, poiché, come già sottolineava Aristotele, il nostro giudizio varia a seconda se siamo animati da tristezza o gioia, amicizia od odio (Ret., 1356 a 15).
3.2.1.
La dissuasione del rimbombo delle parole ^
Un esempio classico e quasi caricaturale di tale retorica sono le grida nella Milano di fine 1500 le quali, narra Manzoni, avrebbero dovuto incutere timore al solo «rimbombo» delle loro parole:
«Ma nell’anno seguente, il 12 aprile [1584], scorgendo il detto signore, che questa Città è tuttavia piena di detti bravi … tornati a vivere come prima vivevano, non punto mutato il costume loro, né scemato il numero, dà fuori un’altra grida, ancor più vigorosa e notabile, nella quale, tra molte ordinazioni, prescrive:Che qualsivoglia persona, così di questa Città, come forestiera, che per due testimonj consterà esser tenuto, e comunemente riputato per bravo, et aver tal nome, ancorchè non si verifichi aver fatto delitto alcuno … per questa solo riputazione di bravo, senza altri indizj, possa dai detti giudici e da ognuno di loro esser posto alla corda et al tormento, per processo informativo … et ancorchè non confessi delitto alcuno, tuttavia sia mandato alla galea, per detto triennio, per la sola opinione e nome di bravo, come di sopra. Tutto ciò, e il di più che si tralascia, perché Sua Eccellenza è risoluta di voler essere obbedita da ognuno.
All’udir parole d’un tanto signore, così gagliarde e sicure, e accompagnate da tali ordini, viene una gran voglia di credere che, al solo rimbombo di esse, tutti i bravi siano scomparsi per sempre. Ma la testimonianza d’un signore non meno autorevole, né meno dotato di nomi, ci obbliga a credere tutto il contrario. È questi l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Juan Fernandez de Velasco, Contestabile di Castiglia, Camerier maggiore di Sua Maestà, Duca della Città di Frias, Conte di Haro e Castelnovo, Signore della casa di Velasco e di quella delli sette infanti di Lara …».
[Manzoni 1995, 10–11, sottolineatura nostra].
Oggi questa retorica rimbombante che avrebbe dovuto esplicare un effetto dissuasivo è sostituita dalle norme penali (poste non a caso dopo la disciplina normativa vera e propria), il cui effetto dissuasivo più che alla retorica è affidato alla precisione – e severità – della cornice edittale. Questa precisione può assumere la forma della comminatoria di una pena minima e di una pena massima:
Legge contro la concorrenza sleale
Capitolo 4: Disposizioni penali
Art. 23
Concorrenza sleale
1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
In generale, tuttavia, la legge odierna rifugge lo stile troppo ornato e ampolloso, sulla scorta di un precetto di semplicità ed espressione schietta che era già di Montesquieu:
«Le style de loix doit être simple ; l’expression directe s’entend toujours mieux que l’expression réfléchie. Il n’y a point de majesté dans les lois du bas empire ; on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style des loix est enflé, on ne les regarde que comme un ouvrage d’ostentation»37.
Ciononostante, la legge presenta però altri punti in cui la componente retorica, intesa nell’accezione del pathos, assume un rilievo particolare.
3.2.2.
Rendere appetibile la legge ^
Si tratta in generale di rendere appetibile la legge, e va sottolineato «appetibile» proprio perché come diceva Platone, con una similitudine un po’ audace, la retorica sta all’anima umana come l’arte della cucina sta al corpo (Gorgia, 465e)38.
3.2.2.1.
Il titolo della legge ^
A tal fine un luogo nevralgico è il titolo delle leggi, che è l’interfaccia privilegiata per strategie retoriche, e questo per due ragioni essenziali:
- il titolo è per certi versi la carta d’identità della legge, ne declina il contenuto essenziale e ne fornisce l’inquadramento narrativo globale39;
- sulle schede di voto gli aventi diritto di voto leggono il titolo delle leggi in votazione e nulla più (le schede sono comunque sempre inviate insieme all’opuscolo di spiegazioni contenente pure il testo di legge).
«Titolo della legge» è in realtà, nell’uso invalso e corrente, l’iperonimo di una serie di elementi distinti che insieme formano quello che, sulla scorta delle analisi di Genette, si potrebbe meglio definire come apparato titolatorio, ossia un microtesto dotato di una propria complessità e logica interna40.
L’apparato titolatorio si compone degli elementi seguenti:
- natura dell’atto (ad es. ‹Legge federale›); [titolo rematico]
- oggetto dell’atto (ad es. ‹sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini›); [titolo tematico]
- titolo abbreviato (ad es. ‹legge sul diritto d’autore›);
- abbreviazione (ad es. ‹LDA›);
- data di adozione (ad es. ‹del 9 ottobre 1992›).
Come ampiamente rilevato altrove (Egger 2001 e 2023), esiste una disciplina assai rigorosa per quanto concerne la redazione dei titoli (come di tutte le parti notevoli dei testi normativi, come abbiamo visto), e del resto le DTL enunciano alcune regole chiare da applicare a tal fine. Ma la tecnicità di questo microtesto non lo rende immune da talune pratiche retoriche.
Alcuni esempi:
Una delle tecniche più correnti dell’inventio era quella dell’antimodello, ossia iniziare un discorso o una trattazione sottolineando l’antitesi a qualche cosa, generalmente qualcosa di negativo. Vi sono esempi classici come:
Alcidamante (discepolo di Gorgia) scrisse: Contro i logografi, ovvero sofisti
Timone di Fliunte scrisse: Contro i fisici
Sesto Empirico scrisse: Contro i dogmatici e Contro i matematici
Cleante scrisse: Contro Democrito ecc.
Alcuni titoli di leggi sfruttano tale espediente retorico:
Legge federale
concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
(Legge contro il lavoro nero, LLN)
del 17 giugno 2005
Legge federale
contro la concorrenza sleale
(LCSl)
del 19 dicembre 1986
Capitolo 1: Scopo
Art. 1
La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.
L’ultimo esempio è emblematico: considerando lo scopo, il titolo della legge avrebbe potuto benissimo essere «legge federale sulla concorrenza» o «legge federale sulla concorrenza leale». La necessità dell’atto legislativo non sarebbe tuttavia stata sufficientemente sottolineata e l’effetto retorico azzerato.
Interessante questo altro esempio che riguarda una categoria di trattati che ha fatto molto discutere durante il periodo in cui la Svizzera ha dovuto abbandonare il segreto bancario. Le convenzioni che disciplinano la collaborazione internazionale tra autorità fiscali hanno un titolo parzialmente (e retoricamente) fuorviante, nel senso che mettono l’accento su un solo aspetto dello strumento occultandone il fine principale. La finalità dello strumento viene così inserita in una cornice narrativa (frame) positiva, che guida poi la lettura di tutto l’atto:
0.672.945.41
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana
per evitare le doppie imposizioni e per regolare
talune altre questioni in materia di imposte sul reddito
e sul patrimonio
Conchiusa il 9 marzo 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 24 ottobre 19781
Istrumenti di ratificazione scambiati il 27 marzo 1979
Entrata in vigore il 27 marzo 1979
(Stato 13 luglio 2016)
La finalità principale, quella di contrastare l’evasione fiscale, è volutamente occultata41, come testimonia il seguente estratto della terza relazione della Commissione permanente del Senato, del 14 ottobre 1976:
«Titolo. L’Italia insistette molto affinché il titolo comprendesse la prevenzione dell’evasione fiscale … Respinta dalla Svizzera ... acconsentimmo ad un compromesso … per gli abusi e lo scambio di informazioni; così la formula e ‹per regolare talune altre questioni› è stata inserita nel titolo»42.
Che il titolo concentri su di sé molta attenzione e sia dunque una componente testuale delicata e sensibile politicamente lo dimostra inoltre un evento recente della vita parlamentare.
Il 30 settembre 2022 prima che le Camere procedessero alle votazioni finali della sessione autunnale, la Commissione di redazione dell’Assemblea federale ha distribuito in aula una dichiarazione43 relativa ad un complemento nel titolo di un’adottanda legge (qui di seguito sottolineato):
Legge federale
sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica
(LOCli)
del 30 settembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale;
visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale del 25 aprile 2022;
visto il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2022,
decreta:
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di stabilire i seguenti obiettivi, conformemente all’Accordo del 12 dicembre 2015 sul clima:
- riduzione delle emissioni di gas serra e impiego di tecnologie a emissioni negative;
- adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e protezione contro tali effetti;
- orientamento dei flussi finanziari verso uno sviluppo a basse emissioni di gas serra e resiliente ai cambiamenti climatici.
La precisazione del titolo, atto di rilevanza formale e comunque conforme alle procedure parlamentari nonché al mandato della CdR44, è stata contestata quale intervento abusivo e di falsificazione della domanda posta agli aventi diritto di voto in vista di una votazione popolare che sarebbe stata indetta con la richiesta di referendum. La mozione d’ordine conseguente, intesa a rinviare il testo alla Commissione di redazione e dunque a non procedere alla votazione finale dello stesso, fu in definitiva respinta45, ma l’incidente procedurale mostra quanto il titolo della legge concentri su di sé l’attenzione dei parlamentari proprio nella sua valenza puramente retorica.
Che il titolo sia un elemento politicamente delicato e sede di strategie retoriche risulta anche dalle vicende di un altro oggetto su cui si voterà prossimamente, la riforma della previdenza professionale (20.089). Dopo tre letture del progetto (due volte agli Stati e una al Nazionale), viene proposta una modifica del sottotitolo che non aggiunge informazioni decisive, ma declina la «riforma» in oggetto in termini più appetibili di «modernizzazione»:
Decisioni del Consiglio degli Stati dell’11.12.2022
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 2.2.2023
Legge federale
sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPP)
(Riforma LPP 21)
Maggioranza :
(Modernizzazione della previdenza professionale)
Minoranza :
(Riforma della previdenza professionale)
Modifica del ...
Tale proposta tardiva, formulata dopo che nei tre esami precedenti il titolo non fosse mai stato oggetto di discussione, si spiega con l’annuncio da parte del mondo sindacale, poche settimane prima, dell’intenzione di contrastare la legge con un referendum. Non lascia dubbi sulla valenza scarsamente legistica delle sue motivazioni.
La centralità retorica del titolo è inoltre suffragata dalle campagne politiche che precedono le votazioni popolari. Soprattutto le iniziative popolari, ma talvolta anche le leggi in votazione, ricevono pseudonimi o soprannomi il cui intento è di smascherare le vere intenzioni dei promotori, dandone una raffigurazione metaforica che le collochi in un frame più veritiero. Alcuni esempi:
Volksinitiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» → «Milchkuh-Initiative»
«Per un equo finanziamento dei trasporti» → «Iniziativa della vacca da mungere»
Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» → «Kündigungs-Initiative»
«Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» → «Iniziativa della disdetta»
Il fenomeno di rinominazione ufficiosa interessa anche le leggi:
Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE) → cosiddetta «Lex Koller»
Legge federale del 13 dicembre 1974 sull’importazione e l’esportazione dei prodotti agricoli trasformati → cosiddetta «legge sul cioccolato»
Legge federale del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni secondarie, LASec) → cosiddetta «Lex Weber»
Legge federale sul cinema
Modifica del 1° ottobre 2021 → cosiddetta «legge Netflix»
Né vanno dimenticate le espressioni metaforiche entrate nel linguaggio legislativo e talmente assestate da diventare vere e proprie catacresi, come «freno alle spese», «freno alla regolamentazione», «atto mantello», «messaggio» (a sostegno di un disegno legislativo), «lanciare» un referendum e via dicendo.
3.2.2.2.
Altri luoghi retorici ^
A parte il titolo, esistono altri luoghi testuali della legge nei quali la componente retorica può assumere un ruolo significativo. Prescindiamo in questa sede dai preamboli, limitati alla Costituzione e ai trattati internazionali, già esaminati attentamente da altri studiosi (ad es. Evangelista 2022 e 2023).
Uno di questi luoghi retorici è costituito dagli articoli iniziali che enunciano solitamente i principî che ispirano il legislatore e gli scopi della legge. Sono disposizioni generalmente di scarso contenuto normativo vero e proprio e nelle quali si riscontrano talvolta parole altisonanti e dotate di grande forza simbolica o in cui appaiono figure stilistiche. Va tuttavia rilevato a questo proposito che la legge assume anche un ruolo rappresentativo o di esplicitazione della valenza sociale e politica degli istituti che crea e in questo senso è un potente fattore di identità della comunità in cui vige, segnatamente nelle sue disposizioni programmatiche (Höfler 2018, 58).
Es.
Legge federale
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche
(Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 4, 18 e 70 della Costituzione federale;
visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura
del Consiglio nazionale del 15 settembre 2006;
visto il parere del Consiglio federale del 18 ottobre 2006,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina:
- l’uso delle lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali;
- la promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche;
- il sostegno dei Cantoni plurilingui nell’adempimento dei loro compiti speciali;
- il sostegno ai Cantoni dei Grigioni e Ticino per le misure a favore del romancio e dell’italiano.
Art. 2 Scopo
La presente legge intende:
- rafforzare il quadrilinguismo quale elemento essenziale della Svizzera;
- consolidare la coesione interna del Paese;
- promuovere il plurilinguismo individuale e il plurilinguismo istituzionale nell’uso delle lingue nazionali;
- salvaguardare e promuovere il romancio e l’italiano in quanto lingue nazionali.
Art. 3 Principi
1 Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione si attiene segnatamente ai seguenti principi:
- assicura parità di trattamento alle quattro lingue nazionali;
- garantisce e realizza la libertà di lingua in tutti gli ambiti della sua attività;
- rispetta la composizione linguistica tradizionale delle regioni;
- promuove la comprensione tra le comunità linguistiche.
2 Nell’adempimento dei suoi compiti di politica linguistica e della comprensione tra le comunità linguistiche, la Confederazione collabora con i Cantoni.
Questa magniloquenza non significa che gli articoli iniziali possano essere ignorati e che non abbiano alcuna rilevanza normativa. Sono comunque importanti in quanto definiscono il quadro teleologico e politico nel quale rientrano le disposizioni dettagliate della legge e in questo senso consentono di guidare il legislatore nella stesura del disposto (quali contenuti sono leciti?) e il giudice nell’interpretazione di una disposizione incompleta. È anche per questo che in merito a tali articoli vi è dibattito e che talvolta se assenti nel testo originario, vengono inseriti per estendere il campo di applicazione della legge. Due esempi:
Esempio di dibattito relativo alla definizione dello scopo della legge:
Legge federale
sulla protezione dei minori nei settori dei filme dei videogiochi
(LPMFV);
del ...
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 67 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale;
visto l’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale; (= CF)
visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 2020,
decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di proteggere i minori dai contenuti, comprese le eventuali funzioni supplementari, di film e videogiochi potenzialmente nocivi per il loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale.
La presente legge ha lo scopo di proteggere i minori dai contenuti di film e videogiochi che possono nuocere al loro sviluppo fisico, mentale, psichico, morale o sociale. (= CF)
Esempio di legge in cui viene introdotto un articolo sullo scopo:
20.022
Legge
sulle epizoozie(LFE)
Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 202046,
decreta:
I
La legge del 1° luglio 196647 sulle epizoozie è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1
I. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge ha lo scopo di prevenire e combattere le epizoozie nonché di rafforzare la salute degli animali.
3.3.
Legge e logos ^
Per persuadere occorre inoltre argomentare e dare l’impressione di dire il vero. La legislazione non è una scienza dimostrativa e, di conseguenza, non è costruita con enunciati apofantici, cioè enunciati che possono essere detti o veri o falsi, che ammettono una risposta affermativa o negativa, ma si basa su enunciati che descrivono una realtà deontica, cioè che descrivono ciò che deve essere. In questo caso la persuasione può fare leva ad esempio su formulazioni particolarmente pregnanti che mirano a convincere grazie alla forza della loro stessa icasticità. Enunciati lapidari come i seguenti non lasciano certo il lettore indifferente:
Tutti sono uguali davanti alla legge. (Art. 8 cpv. 1 Cost.)
La personalità comincia con la vita individua fuori dall’alvo materno e finisce con la morte. (CC art. 21 cpv. 1)
Il silenzio vale accettazione. (CC art. 517 cpv. 2 ultimo periodo)
Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. (CO art. 23)
L’errore non può essere invocato in urto colla buona fede. (CO art. 25 cpv. 1)
Il matrimonio conferisce la maggiore età. (CC art. 14 cpv. 2 [abrogato nel 1996])
Non stupisce che in alcuni casi una disposizione di legge possa essere citata tale quale anche a fini pubblicitari proprio grazie alla densità ed ellitticità del dettato, come illustra l’esempio dell’art. 11 cpv. 1 della legge sui trapianti citato da Uhlmann/Boxler 2018, 23–2448.
Tuttavia, nella descrizione di tale universo deontico, traspare sempre la tendenza a voler dare l’impressione di essere nel vero, di essere rigorosi e scientificamente esatti, vi sono cioè tracce di quella pratica che i greci chiamavano parresia, l’«arte di esercitare il potere attraverso il dire il vero»49, e il coraggio di dire il vero in pubblico, o di parlare come se si dicesse il vero.
3.3.1.
Le definizioni normative ^
Da qui la precisione e l’univocità a cui abbiamo già accennato, ma da qui pure un fenomeno, quello delle definizioni, che tende ad accentuarsi negli ultimi anni e che ricorda una strategia retorica già teorizzata dagli antichi retori e da Aristotele come un topos del ragionamento dimostrativo50.
La definizione normativa si avvicina alla definizione persuasiva degli antichi (del tipo: «il vero saggio è colui che…», «la felicità è definibile come …») e può assumere in tal senso due funzioni retoriche essenziali:
- creare coerenza e verità secondo la logica specifica dell’atto normativo (e quindi creare in un certo senso un mondo particolare all’interno del quale vale un linguaggio e una logica particolare);
- conferire importanza ai concetti definiti, farne le nozioni centrali della disciplina in questione51.
Occorre ricordare che gli atti normativi sono di regola redatti attenendosi all’«uso comune e corrente della lingua»52. Non è dunque necessario inserire definizioni negli atti normativi. Queste si giustificano solo se:
- un termine ha più di un’accezione oppure non è chiaro;
- un termine non è facilmente comprensibile (per es. per termini tecnici) oppure
- un termine di uso corrente è impiegato in un senso particolare o tecnico; siffatte definizioni legali sono tuttavia lecite soltanto se non è possibile trovare un termine tecnico corrispondente.
A dispetto di tali principi, negli ultimi anni le definizioni legali, segnatamente quelle motivate dalla giustificazione secondo la lettera c53, tendono ad aumentare, vanificando in un certo senso gli intenti di linguaggio chiaro e comprensibile delle leggi.
Alcuni esempi:
Legge federale
sulla radiotelevisione
(LRTV)
del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 71, 92 e 93 della Costituzione federale (Cost.);
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 2002,
decreta:
[…]
Art. 2 Definizioni
Nella presente legge si intende per:
a. programma: una serie di trasmissioni offerte in continuità a determinati orari, trasmesse mediante tecniche di telecomunicazione e destinate al pubblico in generale;b. trasmissione: una parte di programma che costituisce un’entità a sé stante dal profilo della forma e del contenuto;c. trasmissione redazionale: ogni trasmissione che non sia pubblicità;c bis. contenuto redazionale: una trasmissione redazionale figurante nel programma di un’emittente svizzera o un contributo ideato dalla redazione e inserito nell’ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) (art. 25 cpv. 3 lett. b);d. emittente: la persona fisica o giuridica responsabile dell’allestimento di trasmissioni o della composizione di un programma a partire da trasmissioni;e. programma svizzero: un programma soggetto alla giurisdizione svizzera conformemente alle prescrizioni della Convenzione europea del 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera. Queste prescrizioni si applicano per analogia anche ai programmi radiofonici;f. trasmissione mediante tecniche di telecomunicazione: l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde (art. 3 lett. c LTC);g. diffusione: trasmissione di programmi mediante tecniche di telecomunicazione, destinata al pubblico in generale;h. servizio di telecomunicazione: trasmissione di informazioni per conto di terzi mediante tecniche di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);i. servizio abbinato: un servizio di telecomunicazione che costituisce un’unità funzionale con un programma o che è necessario per poter utilizzare un programma;j. preparazione tecnica: esercizio di servizi o procedimenti tecnici per la trasmissione, la multiplazione, la codificazione o la commercializzazione di programmi o per la loro selezione negli apparecchi di ricezione;k. pubblicità: qualsiasi annuncio pubblico effettuato in un programma allo scopo di promuovere la conclusione di negozi giuridici riguardanti beni o servizi, sostenere una causa o un’idea o ottenere un altro effetto auspicato dall’inserzionista o dall’emittente stessa e diffuso a pagamento o mediante una controprestazione analoga o a scopo di autopromozione;l. televendita: pubblicità che sollecita il pubblico a concludere immediatamente un negozio giuridico riguardante i beni o i servizi presentati;m. trasmissione di televendita: trasmissione costituita unicamente da televendite e con una durata di almeno 15 minuti;n. programma di televendita: programma composto esclusivamente di televendite e di altra pubblicità;o. sponsorizzazione: partecipazione di una persona fisica o giuridica al finanziamento diretto o indiretto di una trasmissione nell’intento di promuovere il proprio nome, il proprio marchio commerciale o la propria immagine;p.54 canone radiotelevisivo: il canone di cui all’articolo 68 capoverso 1.
Alcuni termini vengono tecnicizzati, cioè il loro significato viene vincolato, ristretto o ampliato, rispetto all’uso corrente, ma ci si può chiedere se per l’applicazione della legge questo sia veramente necessario (diffusione, pubblicità, canone televisivo, sponsorizzazione ecc.). Se si vanno ad esaminare i materiali (messaggio) si scopre che ognuna di queste definizioni è necessaria per introdurre distinzioni o per riprendere definizioni che si ritrovano in altre leggi, ad es. la definizione di programma riprende quella europea della Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 331 del 16.11.1989 p. 51), oppure la distinzione tra spot pubblicitari, televendita, programma di televendita e trasmissione di televendita incide sulla regolamentazione della pubblicità e della sponsorizzazione (FF 2003 1598):
Altro esempio più recente:
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
- pubblico ufficiale: persona autorizzata dal diritto cantonale a realizzare atti pubblici;
- originale elettronico di un atto pubblico: documento elettronico generato nel quadro della procedura di realizzazione di un atto pubblico;
- esemplare elettronico: copia esatta dell’originale elettronico di un atto pubblico esistente al di fuori del registro elettronico degli atti pubblici (registro elettronico);
- copia autentica elettronica: atto pubblico elettronico contenente una riproduzione esatta del contenuto o di una parte del contenuto dell’originale dell’atto pubblico;
- autenticazione elettronica di una copia: attestazione elettronica della corrispondenza tra una copia elettronica e il documento di partenza;
- autenticazione elettronica di una firma o di un segno a mano: attestazione elettronica dell’autenticità di una firma autografa o di un segno a mano.
Un altro esempio emblematico:
Legge federale
sui medicamenti e i dispositivi medici
(Legge sugli agenti terapeutici, LATer)
del 15 dicembre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
[…]
Art. 4 Definizioni
1 Ai sensi della presente legge si intende per:
a. medicamenti: i prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il sangue e i suoi derivati;
abis. medicamenti con menzione dell’indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all’uso secondo le norme riconosciute delle scienze mediche e farmaceutiche;
ater. medicamenti della medicina complementare con menzione dell’indicazione: i medicamenti con menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato fabbricati secondo le prescrizioni di fabbricazione di indirizzi terapeutici della medicina complementare quali l’omeopatia, la medicina antroposofica o la medicina asiatica tradizionale e impiegati secondo i principi del corrispondente indirizzo terapeutico;
aquater. medicamenti della medicina complementare senza menzione dell’indicazione: i medicamenti della medicina complementare senza menzione ufficialmente approvata di un settore di applicazione determinato destinati all’uso terapeutico individuale;
[…]
k. dispensazione diretta: dispensazione di medicamenti autorizzata dal Cantone in uno studio medico oppure in un’istituzione ambulatoriale del sistema sanitario la cui farmacia è posta sotto la responsabilità professionale di un medico titolare di un’autorizzazione d’esercizio56.
2 Il Consiglio federale può, mediante ordinanza, distinguere tra loro le altre definizioni utilizzate nella presente legge e le definizioni di cui al capoverso 1, precisandole; ha inoltre facoltà di prevedere eccezioni per tenere conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell’evoluzione sul piano internazionale.
3 Può, mediante ordinanza, prevedere definizioni diverse rispetto al capoverso 1 per il settore dei dispositivi medici, purché ciò sia utile ai fini dell’armonizzazione internazionale.
L’effetto di queste definizioni, che tendono appunto a moltiplicarsi a dispetto del principio di misurato ritegno (Zurückhaltung57) che dovrebbe guidare qui il legista, è una sorta di ritorno a una retorica come arte dell’apparenza, quel «verbiage calculé pour voiler la vérité des sentiments de celui qui parle» (Fumaroli 1999, 2) che ne caratterizzava funestamente l’accezione dal XIX secolo in avanti. Si dà l’impressione di utilizzare un linguaggio non tecnico fatto di parole dell’uso comune, ma in realtà le si tecnicizzano. Sulla superficie – ciò che del resto può essere scandagliato in corpora elettronici – tutto sembra chiaro e in linea con una legislazione alla portata di tutti; in realtà ci si discosta dall’uso normale conferendo a queste parole un senso diverso o ristretto rispetto a quello normale oppure specifico58. Una sorta dunque di ritorno ad una retorica sofistica, capace di affermare con convinzione tutto e il contrario di tutto.
Riassumendo, è vero che il primo scopo della scrittura normativa non è la ricerca di una forma estetica59, giacché la legislazione non è un’arte del bello60. Tuttavia, nelle nostre società democratiche la legge è il risultato di dibattiti, argomentazioni, discussioni, scambi di opinioni, compromessi, insomma si costruisce anche attraverso gli espedienti di una tecnica dialettica virtuosa tipica di quell’«animale linguistico e politico che parla ed ascolta, che persuade e si lascia persuadere che è l’essere umano» (Puppo 2023, XIX). E se una chiave cruciale del dibattito politico è la parola, come sanno molto bene anche gli accorti legisti, non è sufficiente avere qualcosa da dire, ma occorre pure sapere dirlo come si deve (Ret. 1403, b15).
Jean-Luc Egger, Cancelleria federale, Servizi linguistici centrali, Divisione italiana, Berna, e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch.
Il presente articolo è una versione rimaneggiata di una lezione tenuta dall’autore nella primavera 2023 all’Università di Basilea nell’ambito del Forschungsseminar «L’italiano delle leggi svizzere: aspetti linguistici e retorici», diretto dalla M.A. Daria Evangelista.
Riferimenti bibliografici ^
- Amerio, Romano (1970): Introduzione alla Valsolda, Fondazione Ticino nostro, Lugano.
- Aristotele (2021): Retorica, trad., introd. e note a cura di Cristina Viano, Laterza, Bari-Roma.
- Beccaria, Gian Luigi (2019): Il pozzo e l’ago. Intorno al mestiere di scrivere, Einaudi, Torino.
- Blumenberg, Hans (2009): Paradigmi per una metaforologia, trad. it. a cura di Serra Hansberg, Maria Vittoria / Cortina, Raffaello, Milano 2009 [orig. Paradigmen zu einer Metaphorologie, Archiv für Begriffsgeschichte, Bonn, H. Bouvier und Co., vol. VI (1960), p. 7–142].
- Calvino, Italo (1965): «L’antilingua», in Il Giorno 3 febbraio 1965, ora in Id., Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Mondadori, Milano 1995, pp. 149–154.
- Carcaterra, Gaetano (1994): Norme costitutive, in: Scarpelli, Uberto / Di Lucia, Paolo (a c.), 1994, 219–231.
- Chiron, Pierre (2007): «Introduction» à Aristote, Rhétorique, Présentation et traduction par Pierre Chiron, Flammarion, Paris 2007, pp. 7–106.
- Damler, Daniel (2016): Rechtsästhetik. Sinnliche Analogien im juristischen Denken, Duncker & Humblot, Berlin.
- De Mauro, Tullio (2009): In principio c’era la parola, Il Mulino, Bologna.
- Egger, Jean-Luc (2001): «Il nome della legge: per una semantica dei titoli degli atti normativi nel diritto federale svizzero», in: LeGes 12 (2001) 2, pp. 63–82.
- Egger, Jean-Luc (2019): A tenore di (chi) legge. Peculiarità dell’italiano federale, Giuffrè, Milano.
- Egger, Jean-Luc (2023): «L’onomastica dei testi normativi nel trilinguismo ufficiale: un battesimo scivoloso», in: De Cesare, Anna-Maria / Ferrari, Angela / Lala, Letizia / Pecorari, Filippo (a c.), Forme della scrittura italiana contemporanea in prospettiva contrastiva. La componente testuale, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 203–222.
- Evangelista, Daria (2022): «Potissima pars principium est: osservazioni retorico-pragmatiche sui preamboli delle Costituzioni cantonali svizzere», in: Lingua e testi di oggi. Linguistica, didattica dell’italiano e traduzione, 3/1, pp. 9–23.
- Evangelista, Daria (2023): «Tra retorica e denotazione: un’analisi contrastiva dei preamboli delle Costituzioni svizzere e dei trattati internazionali», (in stampa).
- Fezzi, Luca (2013): «Legum … omnes servi sumus ut liberi esse possimus: citazioni e ‹non citazioni› umanistiche, liberali e ‹neoromane› di una celebre massima ciceroniana», in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, III – 2013, pp. 117–128.
- Flückiger, Alexandre (2019): (Re)faire la loi. Traité de légistique à l’ère du droit souple, Stämpfli Editions, Berne.
- Foucault, Michel (2009): Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982–1983), trad. it. M. Galzigna, Feltrinelli, Milano.
- Fumaroli, Marc (a c.) (1999): Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (1450–1950), PUF, Paris.
- Fumaroli, Marc (2002): L’età dell’eloquenza, trad. it. Bas, Emma / Botto, Margherita / Cillario, Graziella (a c.), Adelphi, Milano (orig. L’âge de l’éloquence, Paris 1980).
- Genette, Gérard (1987): Seuils, Ed. du Seuil, Paris.
- Gómez Dávila, Nicolás (2007): Tra poche parole, Adelphi, Milano.
- Gilson, Étienne (1968): Introduction aux arts du beau, Vrin, Paris [trad. it. a cura di Pettoello, Renato / Botticchio, Francesca, Introduzione alle arti del bello, Morcelliana, Milano 2020].
- Gómez Dávila, Nicolás (2021): Escolios a un texto implicito, GOG Edizioni, Milano.
- Grossi, Paolo (2003): Prima lezione di diritto, Laterza, Bari-Roma.
- Hillman, James (1999): «Il diritto al silenzio», in Id., Politica della bellezza, a cura di Francesco Donfrancesco, trad. it. di Paola Donfrancesco, Moretti & Vitali, Bergamo 2005, pp. 105–122 [orig. The Right to Remain Silent. The Journal of Humanistic Education and Development 4, 1988 (XXVI), 141–153].
- Höfler, Stefan (2018): «Gute Gesetzessprache aus dem Blickwinkel der Sprachwissenschaft», in: Uhlmann, Felix / Höfler, Stefan (a c.), 2018, pp. 35–62.
- Irti, Natalino (2016): Un diritto incalcolabile, Giappichelli, Torino.
- Irti, Natalino (2020): Riconoscersi nella parola. Saggio giuridico, Il Mulino, Bologna.
- Irti, Natalino (2022): Inizio e obbedienza, Edizioni ETS, Pisa.
- Kelsen, Hans (2022): Che cos’è la dottrina pura del diritto?, a cura di Tommaso Gazzolo, La Nave di Teseo, Milano, p. 114 [tit. orig. H. Kelsen, Was ist die Reine Rechtslehre?, in: Demokratie und Rechtsstaat. Festschrift für Zaccaria Giacometti, Zürich, Polygraphischer Verlag, 1953, pp. 143–161].
- Latini, Brunetto (1968 [1546]): La rettorica, testo critico di Francesco Maggini, Le Monnier, Firenze.
- Manzoni, Alessandro (1995): I promessi sposi, a cura di Stella, Angelo / Repossi, Cesare, Einaudi – Gallimard, Torino.
- Michel, Christian (2023): Ceci n’est pas un titre. Réflexions sur l’histoire et la fonction des titres des tableaux, Editions Mare & Martin, Le Kremlin-Bicêtre.
- Montale, Eugenio (1972): Nel nostro tempo, Rizzoli, Milano 1972.
- Montesquieu, C. Secondat (1961): De l’esprit des loix, Société Les Belles Lettres, Paris (ed. orig. 1748).
- Mortara Garavelli, Bice (2001): Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani, Einaudi, Torino.
- Mortara Garavelli, Bice (2011): Prima lezione di retorica, Laterza, Roma-Bari.
- Noll, Peter (1973): Gesetzgebungslehre, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.
- Nussbaum, Hans Georg (2020): «Das Bundesgesetz nach der Verabschiedung durch die Bundesversammlung», in LeGes 11 (2000) 2, p. 39–73.
- Nussbaumer, Markus (2015): «Der Monster-Paragraf», in LeGes 26 (2015) 2.
- Oger, Claire (2021): Faire référence. La construction de l’autorité dans le discours des institutions, Editions EHESS, Paris.
- Plebe, Armando / Emanuele, Pietro (1989): Manuale di retorica, Laterza, Roma-Bari.
- Puppo, Federico (2023): Diritto e retorica, Giappichelli, Torino.
- Romano, Santi (2022): Frammenti di un dizionario giuridico, a c. di Mariano Croce e Marco Goldoni, Quodlibet, Macerata (ed. orig. 1947).
- Rüefli, Christian (2022): «Gesetzesevaluation in der Schweiz: Entwicklung, Stand und Ausblick», in: LeGes 33 (2022) 3.
- Scarpelli, Uberto (1994[1958]): Le definizioni nel diritto, in: Scarpelli, Uberto / Di Lucia, Paolo (a c.), 1994, pp. 311–323.
- Scarpelli, Uberto / Di Lucia, Paolo (a c.) (1994): Il linguaggio del diritto, Edizioni universitarie di Lettere Economia e Diritto, Milano.
- Tonelli, Guido (2023): Materia. La magnifica illusione, Feltrinelli, Milano.
- Ufficio federale di giustizia (2019): Guida di legislazione. Guida all’elaborazione degli atti normativi della Confederazione, Berna.
- Uhlmann, Felix / Boxler, Adrian (2018): «Gute Gesetzessprache aus dem Blickwinkel der Rechtswissenschaft», in: Uhlmann, Felix / Höfler Stefan (a c.), 2018, 9–34.
- Uhlmann, Felix / Höfler Stefan (a c.) (2018): Gute Gesetzessprache als Herausforderung für die Rechtssetzung, 16. Jahrestagung des Zentrums für Rechtssetzung, Dike, Zürich/St. Gallen.
- Zagrebelsky, Gustavo (2018): Diritto allo specchio, Einaudi, Torino.
- 1 Hillman 1999, 116.
- 2 Su questo nesso originario e «classico» cfr. ad esempio l’analisi critica di Chiron 2007, in particolare 17–24.
- 3 Fumaroli 1999, 2; su questa definizione della retorica cfr. anche Mortara Garavelli 2011, 8.
- 4 «Un fioco tremolare di onde elettromagnetiche, attenuato dai 13,8 miliardi di anni che sono passati dal Big bang e stirato verso le basse frequenze dall’espansione inarrestabile dello spazio-tempo. Ma è questa marea di radiazione che inonda l’universo intero a raccontarci l’origine del mondo», Tonelli 2023, 136.
- 5 Retorica 1360a 18–20: «Se per la sicurezza della città è necessario essere capaci di studiare tutte queste cose [risorse, guerra e pace, difesa del territorio, importazioni ed esportazioni], non sarà meno importante intendersi di legislazione, dal momento che nelle leggi risiede la salvezza della città …», ital. da Aristotele 2021, 39.
- 6 Piace ricordarne la definizione normativa che ne dà l’articolo 5 della nostra Costituzione federale: Art. 5 Stato di diritto, 1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. 2 L’attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo. 3 Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede. 4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
- 7 «Nel diritto costituzionale italiano, gli atti che costituiscono la legge formale, cioè le deliberazioni delle Camere e la sanzione del capo dello Stato, sono atti meramente interni e la legge esce fuori la cerchia del potere legislativo mediante altri atti, la promulgazione e la pubblicazione, che non hanno carattere legislativo», Romano 2022, 174. Anche in Svizzera le fasi essenziali della procedura legislativa dopo l’adozione parlamentare di un atto sono di spettanza dell’Esecutivo: sul punto cfr. Nussbaum 2020, 49.
- 8 Sulla verità pragmatica delle metafore cfr. il classico lavoro di Blumenberg 2009. Ma sulla tradizione della rappresentazione concettuale dello Stato come «organismo», «macchina» o «corpo» si veda Damler 2016, 37–55 e le relative indicazioni bibliografiche.
- 9 Una articolata e convincente rivalutazione della valenza onto-antropologica della retorica con riferimento al diritto e riconducibile appunto al fatto che la condizione originaria dell’uomo che vive e parla nella polis è «quella di un parlare concreto che è sempre, assieme, un parlare ad altri e con altri e quindi simultaneamente anche un ascoltare» si trova nel recente volume di Puppo 2023.
- 10 La retorica in senso lato può essere considerata, sulla scorta di Fumaroli (2002, 22) come la «connessione di ogni sapere e ogni virtù con un eloquio che li renda operanti nella società».
- 11 Cfr. Latini 1968, 40: «Per la qual cosa questa arte di rettorica porremo in quel genere che noi diciamo ch’ella sia parte della civile scienzia, cioè della scienzia delle cittadi».
- 12 De Mauro 2009, 14.
- 13 Come ricorda Irti 2020, 40: «Il formalismo (ossia – giova di ripetere – il complesso di schemi e figure, che imprimono forma a fatti e cose) esprimendosi in parole, si risolve in linguisticità assoluta: come dalla forma, così dalla parola il diritto non può uscire. Tutto il diritto è linguaggio: del positore di norme, dei destinatarî, del giudicante, e via seguitando».
- 14 Si veda, verbigratia, l’art. 8 cpv. 3 della legge del 20 marzo 2015 sulle abitazioni secondarie (RS 702), che non a caso è stato battezzato «Monster-Paragraf» in quanto astruso e difficilmente comprensibile persino ai parlamentari che l’hanno votato e forse perché, aggiungiamo, rappresenta una sorta di esempio di grado zero della retorica. Ma su questo caso particolare, eppur emblematico, cfr. anche Nussbaumer 2015.
- 15 Sulla nozione di valutazione, su cui non ci soffermiamo, rimandiamo alla recente sintesi di Rüefli 2022, in cui si precisa tra l’altro: «Der Gesetzgebungsleitfaden des Bundes bezeichnet Evaluationen als ‹gezielte und zeitlich begrenzte Untersuchungen mit dem Ziel, Konzept, Umsetzung und Wirkungen staatlichen Handelns zu identifizieren, wenn möglich zu messen und zu bewerten, inwieweit sie zur Erreichung der gesetzten Ziele und zum gemeinsamen Wohlergehen beitragen› (BJ 2019, 302). Diese Begriffsumschreibung enthält das zentrale Element der Bewertung. Aus evaluationsfachlicher Sicht ist diese Definition mit dem Aspekt der Wissenschaftlichkeit zu erweitern: Untersuchungen und Bewertungen sollen systematisch und nachvollziehbar erfolgen (SEVAL 2016, Widmer/De Rocchi 2012)».
- 16 In realtà a monte dell’approccio valutativo vi può tuttavia essere la convinzione che la legge sia una risposta errata a una data problematica, e in questo senso anche la valutazione confermerebbe, a contrario, la natura fondamentalmente retorica della legge, sempre sospettata di quella fallacia che gli antichi denominavano ignoratio elenchi, cioè il fatto di proporre argomenti (in questo caso normativi) fuori tema.
- 17 Giova qui introdurre una distinzione di ordine terminologico proposta da alcuni giuristi tra obbedienza / rispetto e osservanza. Paolo Grossi (2003, 27–28) rileva ad esempio: «Chi parla in un certo modo idoneo e corretto, non lo fa per obbedire a una regola ma per convinzione di instaurare in tal guisa un efficace rapporto comunicativo con i suoi simili. […] L’uso del termine ›osservanza›, anziché ‹obbedienza›, vuol sottolineare una accettazione non interamente passiva della regola ma venata da nervature psicologiche di convinzione e, quindi, anche di consapevolezza».
- 18 «La dignità dell’uomo non sta nella sua libertà; sta nel tipo di restrizioni alla sua volontà che egli accetta liberamente», Gómez Dávila 2021, 339. L’aforisma riprende, ampliandolo, il topos ciceroniano del rapporto tra legge e libertà secondo cui «Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus», Marco Tullio Cicerone, Pro Cluentio, 146. Sulla fortuna di questa massima nella tradizione occidentale cfr. Fezzi 2013.
- 19 L’importanza assiologica dell’obbedienza liberamente scelta è sottolineata da Irti 2022, in cui leggiamo tra l’altro: «Obbedisco perché ho scelto l’inizio, poiché ho assunto la volontà di taluno, o di taluni, per cominciamento dei comandi a me rivolti. […] Liberi bensì, ma liberi di scegliere un inizio, che poi ci tiene nelle sue catene, fino a quando non le spezzeremo e diverremo servi di un altro padrone» (12–13).
- 20 Retorica 1355 b26. (it. Aristotele 2021, 13).
- 21 O a credere, come leggiamo in Latini 1968, 51: «Officio di questa arte [la retorica] pare che sia dicere appostatamente per fare credere, fine è far credere per lo dire».
- 22 Su legge e calcolabilità cfr. in particolare Irti 2016, che precisa tra l’altro: «Razionalità e calcolabilità sono garantite dal rapporto tra fattispecie normativa e fatto concreto, sicché quella possa riconoscersi in questo, assegnarli il giusto predicato, e così decidere la causa» (2016, 6).
- 23 Sull’impersonalità dei testi come fattore di credibilità e autorità cfr. anche Oger 2021, 59 e 353.
- 24 Dice bene Mortara Garavelli (2001, 76) che «[c]omune ai testi legali normativi, indipendentemente dai risultati che variano caso per caso, è l’intento di disporre la materia secondo gerarchie chiaramente definite e riconoscibili, dalle formulazioni di valore generale alla loro applicabilità ai casi particolari. Una buona dispositio rispetta la successione logica e temporale dei fatti da regolare e dei procedimenti da seguire».
- 25 Ufficio federale di giustizia 2019.
- 26 Sulla nozione di evento testuale cfr. Egger 2019, 130.
- 27 Su questo punto cfr. Egger 2019, 49–63, segnatamente 58.
- 28 Si ricorderà queste considerazioni di Montale (1972, 8) : «La poesia differisce dalla prosa perché essa non rimanda ad altro che a sé medesima: non può essere spiegata che nel proprio ambito».
- 29 Cfr. Beccaria 2019, 71: «Il fluido della cultura storica che traspare ‹nella sua profondità di radicazioni filamentose› ha disteso una densa e concreta rete ‹di richiami associati, di reminiscenze, imitazioni, allusioni›: ‹reticoli di senso›, che hanno mostrato una ‹cultura attuata›, nei risultati delle forme, nelle figure, nello stile».
- 30 Lo svuotamento di consistenza espressiva di cui parlava Calvino (1965) nella sua celeberrima parodia dell’antilingua burocratica.
- 31 Zagrebelsky (2018, 72) precisava giustamente: «I funzionari dello Stato hanno dunque – si può dire metaforicamente – due corpi: l’uno privato fisico e l’altro pubblico metafisico» (identità organica).
- 32 OMNIA – Raccolta di modelli relativi alla procedura legislativa (Documentazione per la redazione di testi ufficiali (admin.ch)), a cura della Cancelleria federale.
- 33 Aristotele, Retorica 1404b: «Si definisca merito dello stile l’esser chiaro; la prova è nel fatto che il discorso, se non mostra, non svolge il suo compito. Né lo vogliamo basso o al di sopra del decoro, ma appropriato».
- 34 Gòmez Dàvila 2007, 86, precetto che contraddice apertamente il ciceroniano monito ad evitare lo stile oscuro, «Obscuritas fugienda est» (De Oratore III, 42).
- 35 Su questa distinzione cfr. Flückiger 2019, 547–558.
- 36 Cfr. Carcaterra 1994.
- 37 Montesquieu 1961, p. 139.
- 38 Celebre poi la similitudine di Gorgia tra la forza della parola e quella del farmaco: «C’è tra la potenza della parola e la disposizione dell’anima lo stesso rapporto che tra l’ufficio dei farmaci e la natura del corpo. Come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori, e altri, altri; e alcuni troncano la malattia, altri la vita; cosí anche dei discorsi, alcuni producono dolore, altri diletto, altri paura, altri ispiran coraggio agli uditori, altri infine, con qualche persuasione perversa, avvelenano l’anima e la stregano», Gorgia, Encomio di Elena, 14.
- 39 Lo si voglia o no, il titolo di un testo ne condiziona la lettura, ne guida l’interpretazione generale, un po’ come è il caso per le opere pittoriche. Dice bene in proposito l’analisi di Michel 2023, 16: «Ce livre n’est pas consacré au titre à proprement parler, mais à la façon dont le titre guide un regard, induit une lecture et ne laisse pas intacte l’œuvre à laquelle il est apposé».
- 40 «[C’]est que l’appareil titulaire, tel que nous le connaissons depuis la Renaissance […], est très souvent, plutôt qu’un véritable élément, un ensemble un peu complexe – et d’une complexité qui ne tient pas exactement à sa longueur», Genette 1987, 54.
- 41 Poiché posta nell’insieme vago (e quindi di secondaria importanza) di «talune altre questioni».
- 42 RELAZIONE DELLA 3 COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI) (RELATORE MARCHETTI) sui DISEGNI DI LEGGE Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, e del Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976 (n. 239) presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976.
- 43 Dichiarazione a sostegno del commento da parte di un rappresentante della CdR, a norma dell’art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 3 ottobre 2003 sulla Commissione di redazione (RS 171.105).
- 44 L’adeguamento si era reso necessario per tenere conto degli emendamenti apportati al disegno trasmesso dal Governo.
- 45 Per tutta la vicenda, inclusa la replica del presidente della Commissione di redazione, si veda il Bollettino ufficiale dell’Assemblea federale, seduta del Consiglio nazionale del 30 settembre 2022 ad 21.501.
- 46 FF 2020 3567.
- 47 RS 916.40.
- 48 Il testo, esposto nella stazione ferroviaria di Zurigo, era la seguente versione abbreviata dell’articolo 11 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti (RS 810.21): «Art 11 1 Ai medici che accertano la morte di una persona non è consentito partecipare al prelievo o al trapianto di organi, tessuti o cellule».
- 49 Foucault 2009.
- 50 Come noto, Aristotele (Retorica, 1398 a15) menziona le definizioni tra i luoghi (topoi) degli entimemi dimostrativi.
- 51 «Una definizione di solito induce a pensare che il definiens meriti un’attenta considerazione. Perciò una collezione di definizioni include la nostra scelta degli argomenti e il nostro giudizio su quanto è considerato più importante», Russel, Whitehead, Principia Mathematica, Cambridge 1962, pp. 11–12. Devo la citazione a Plebe / Emanuele 1989, 45.
- 52 Direttive di tecnica legislativa, n. marg. 31.
- 53 Che rientrano dunque nelle definizioni stipulative, piuttosto che in quelle esplicative, cfr. Mortara Garavelli 2001, 11–12 e Scarpelli 1994, 311–323.
- 54 Introdotta dal n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
- 55 Anche il titolo di questa legge ha dato adito a discussioni in Parlamento, poiché alcuni parlamentari hanno contestato il disegno scorgendovi una lesione del federalismo, lesione occultata da una formulazione retorica del titolo che nasconde i veri intenti della legge; si veda il Boll. Uff. CN 6 marzo 2023, ad. 21.083.
- 56 Si tratta della ventesima definizione!
- 57 Peraltro già sottolineato con forza da Noll 1973, 258–264.
- 58 Sovvertendo per certi versi la vocazione originaria delle definizioni, che è quella di prevenire la confusione, giacché «circoscrivendo ciascuna cosa, [le definizioni] la mantengono nel suo essere e la proteggono dall’invasione delle altre cose», Amerio 1970, 3.
- 59 «Die Gesetzessprache entzieht sich schon deshalb ästhetischer Betrachtung, weil sie im Gegensatz zur literarischen Sprache niemals auch nur teilweise Selbstzweck sein kann, sondern inhaltlich und formal durch ihre Funktion bestimmt wird. Gut ist die funktionsgerechte Gesetzessprache», Noll 1973, 246. Ma appunto, una delle funzioni della legge è persuadere circa la propria utilità.
- 60 Ossia un’arte destinata in primo luogo a produrre «ce qui cause l’admiration et retient le regard», secondo le distinzioni tuttora chiare di Gilson 1963, 30–53.