Decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-1781/2022 dell’11 luglio 2022

Notifica della decisione finale per posta A Plus su chiave USB

  • Traité par: Susanne Raas
  • Catégories d'articles: Arrêt de principe
  • Domaines juridiques: Assistance administrative internationale
  • Proposition de citation: Susanne Raas, Decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-1781/2022 dell’11 luglio 2022, ASA Online : Arrêt de principe
Decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale dell’11 luglio 2022 nella causa A. B. C. e D. contro Amministrazione federale delle contribuzioni (A-1781/2022).

Inhalt

  • 1. Regeste
  • 2. Fatti (riassunto)
  • 3. Estratto delle motivazioni

1.

Regeste ^

Tempestività di un ricorso al TAF contro una decisione finale dell’AFC notificata per Posta A Plus su una chiave USB criptata.
La notifica di una decisione finale per Posta A Plus di sabato è ammissibile; il termine di ricorso inizia a decorrere la domenica (consid. 1.2.3 e 1.2.5.2).
La notifica di una decisione su una chiave USB è una modalità di notifica insolita (consid. 1.2.5.1). La legge permette una notifica in forma elettronica, ma una notifica su chiave USB non adempie le condizioni da essa previste (consid. 1.2.2.3 e 1.2.5.3 ss).
Una notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Il termine di ricorso inizia a decorrere dal momento in cui il destinatario ha potuto in buona fede prendere conoscenza della decisione. La parte interessata della notifica difettosa è tenuta ad agire entro un termine ragionevole (consid. 1.2.4).
Nel caso concreto, la decisione finale è stata notificata di sabato tramite Posta A Plus su una chiave USB criptata. Trattandosi di una modalità di notifica inammissibile, la decisione finale va considerata come notificata il lunedì seguente, giorno in cui il patrocinatore dei ricorrenti ha chiesto la password necessaria ad aprire la chiave USB ed in cui detta password gli è stata fornita dall’AFC. Quand’anche il patrocinatore avesse chiesto la password il sabato stesso, nulla muterebbe quanto detto, gli uffici dell’AFC essando chiusi durante il fine settimana (consid. 1.2.5.4 ed 1.2.5.6).

Rechtzeitigkeit einer Beschwerde ans BVGer gegen eine Schlussverfügung der ESTV, die per A-Post Plus auf einem verschlüsselten USB-Stick zugestellt wurde.
Die Eröffnung einer Schlussverfügung per A-Post Plus an einem Samstag ist zulässig; die Beschwerdefrist beginnt am Sonntag zu laufen (E. 1.2.3 und 1.2.5.2).
Die Zustellung einer Verfügung auf einem USB-Stick ist eine unübliche Art der Eröffnung (E. 1.2.5.1). Das Gesetz kennt die Eröffnung in elektronischer Form, aber die Zustellung eines USB-Sticks erfüllt nicht die entsprechenden Bedingungen (consid. 1.2.2.3 und 1.2.5.3 ff.).
Aus mangelhafter Eröffnung darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. Die Beschwerdefrist beginnt in dem Moment zu laufen, in dem der Empfänger in guten Treuen Kenntnis von der Verfügung nehmen konnte. Die von der mangelhaft zugestellten Verfügung betroffene Partei ist gehalten, innert vernünftiger Frist zu handeln (E. 1.2.4).
Im konkreten Fall wurde die Schlussverfügung an einem Samstag per A-Post Plus auf einem verschlüsselten USB-Stick zugestellt. Da es sich dabei um eine unzulässige Art der Eröffnung handelt, wurde angenommen, die Schlussverfügung sei am folgenden Montag zugestellt worden; dem Datum, an dem der Rechtsvertreter der Beschwerdeführenden nach dem zum Öffnen des USB-Sticks notwendigen Passwort fragte und an dem dieses Passwort von der ESTV übermittelt wurde. Selbst wenn der Rechtsvertreter am gleichen Samstag nach dem Passwort gefragt hätte, hätte dies nichts am vorhin Gesagten geändert, da die Büros der ESTV am Wochenende geschlossen sind (E. 1.2.5.4 und 1.2.5.6).

Respect du délai de recours au TAF contre une décision finale de l’AFC notifiée sur une clé USB cryptée par courrier A Plus.
La notification d’une décision par courrier A Plus le samedi est admissible; le délai de recours commence à courir le dimanche (consid. 1.2.3 et 1.2.5.2).
La notification d’une décision sur une clé USB n’est pas une forme usuelle de notification (consid. 1.2.5.1). La loi connaît la notification par voie électronique, mais l’envoi d’une clé USB n’en réalise pas les conditions correspondantes (consid. 1.2.2.3 et 1.2.5.3 ss).
Une notification irrégulière ne doit pas porter préjudice aux parties. Le délai de recours commence à courir lorsque le destinataire a pu prendre connaissance de la décision de bonne foi. La partie concernée par la notification irrégulière est tenue d’agir dans un délai raisonnable (consid. 1.2.4).
Dans le cas d’espèce, la décision finale a été notifiée le samedi sur une clé USB cryptée. Dès lors que la forme de la notification est inadmissible, il a été considéré que la décision finale avait été notifiée le lundi suivant, soit la date à laquelle le conseil des recourants s’est enquis du mot de passe nécessaire à l’ouverture de la clé USB et la date à laquelle ce mot de passe a été transmis par l’AFC. Même si le conseil s’était enquis du mot de passe le samedi en question, cela n’aurait rien changé à ce qui précède, dès lors que les bureaux de l’AFC sont fermés le week-end (consid. 1.2.5.4 et 1.2.5.6).

2.

Fatti (riassunto) ^

Con decisione finale del 25 febbraio 2022, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha accolto la domanda di assistenza amministrativa spagnola inoltrata dall’Agencia Tributaria (di seguito: autorità richiedente spagnola) il 16 dicembre 2020 sulla base della Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.933.21; di seguito: CDI CH-ES), per quanto concerne il signor A., la signora B., la C. e la D. Al punto n. 5 del dispositivo della predetta decisione, è stato precisato che la stessa sarebbe stata notifica loro per Posta A Plus, presso lo studio fiduciario del signor E.

Avverso la predetta decisione, A., B., C. e D (di seguito: ricorrenti) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale un ricorso datato 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022 presso l’Ambasciata di Svizzera in Spagna, a Madrid. In detto ricorso, il loro patrocinatore ha indicato che la detta decisione gli sarebbe stata notificata «per posta attraverso una chiavetta USB in data 28 febbraio 2022 il cui contenuto era accessibile attraverso una password inviata per posta elettronica lo stesso 28 febbraio 2022».

Con e-mail 29 aprile 2022, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) – su richiesta telefonica del Tribunale amministrativo federale del 29 aprile 2022 circa la notifica della predetta decisione – ha fornito una copia dell’estratto del tracciamento dell’invio («track and trace») con il numero (...), dal quale risulta che la decisione finale del 25 febbraio 2022, spedita il venerdì 25 febbraio 2022 per Posta A Plus, sarebbe stata invero notificata il sabato 26 febbraio 2022.

Dopo aver invitato a volersi esprimere circa la tempestività del loro ricorso, i ricorrenti, con scritto 4 maggio 2022 hanno indicato che in realtà la busta inviata per Posta A Plus dall’autorità inferiore al loro patrocinatore «[...] conteneva una lettera datata 25 febbraio 2022 (Allegata come Doc. 1) che accompagnava una ‹Chiave USB criptata (...)› [...]», con l’indicazione al loro patrocinatore a voler confermare all’autorità inferiore «[...] la buona ricezione della presente all’indirizzo sei@est.admin.ch menzionando il riferimento (...), alfine di permetterci di comunicarLe la password che Le permetterà di aprire i documenti [...]». Il loro patrocinatore avrebbe raccolto la busta in questione il lunedì 28 febbraio 2022 mattina, primo giorno lavorativo della settimana (il sabato e domenica gli uffici essendo chiusi), e per questo motivo avrebbe ritenuto in buona fede di aver ricevuto la busta il 28 febbraio 2022 (data di notifica, da lui presa in considerazione), tant’è che lo stesso giorno avrebbe seguito le istruzioni dell’autorità inferiore ed ottenuto per posta elettronica la password per accedere alla decisione finale del 25 febbraio 2022 contenuta nella chiave USB criptata. A mente dei ricorrenti, la decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore, così come la pretesa notifica per Posta A Plus in data sabato 26 febbraio 2022, andrebbero considerate nulle in pieno diritto o perlomeno annullabili per vizio di forma scritta.

Con ordinanza 12 maggio 2022, il Tribunale amministrativo federale ha poi invitato l’autorità inferiore a voler inoltrare la propria presa posizione, indicando in particolare in maniera chiara e precisa quanto segue: (1) s’essa ha effettivamente trasmesso per Posta A Plus ai ricorrenti la decisione finale del 25 febbraio 2022 su di una chiave USB criptata, così come risulta dalla lettera accompagnatoria del 25 febbraio 2022 prodotta in copia dai ricorrenti quale doc. 1; (2) in caso affermativo, se i ricorrenti hanno fornito o meno il loro consenso esplicito scritto ad una tale trasmissione e (3) su che base legale formale essa si è fondata per procedere ad una tale trasmissione, mediante chiave USB criptata.

Con scritto 1° giugno 2022, l’autorità inferiore – richiamando la giurisprudenza del Tribunale federale e del Tribunale amministrativo federale relativa alla notifica degli atti giuridici per posta A Plus – ha in sostanza indicato di ritenere valida la notifica della decisione finale del 25 febbraio 2022 avvenuta per Posta A Plus il sabato 26 febbraio 2022, sicché il ricorso dei ricorrenti sarebbe tardivo e andrebbe dichiarato irricevibile. In tali circostanze, essa non ritiene come determinante l’indicazione della base legale circa la notifica di detta decisione su chiave USB criptata. A giustificazione dell’utilizzo della chiave USB, l’autorità inferiore ha indicato di voler rispettare i suoi obblighi internazionali di celerità e il fatto che in ogni caso il patrocinatore dei ricorrenti sarebbe già venuto a conoscenza del dispositivo della predetta decisione in data 15 novembre 2021.

3.

Estratto delle motivazioni ^

1.2 In concreto, lo scrivente Tribunale deve esaminare d’ufficio e in via incidentale la ricevibilità del ricorso in esame, tenuto conto delle circostanze particolari in cui è avvenuta la notifica ai ricorrenti della decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore: trasmissione per Posta A Plus di detta decisione su chiavetta USB criptata. Trattandosi di un caso particolare – da cui dipende la tempestività del ricorso dei ricorrenti – si pone infatti qui la questione giuridica della validità di una tale forma di notifica.

A tal fine, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 1.2.5 della presente decisione incidentale), qui di seguito verranno richiamati i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 1.2.1–1.2.4 della presente decisione incidentale).

1.2.1

1.2.1.1 Giusta l’art. 17 LAAF [legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; RS RS 651.1], l’AFC notifica a ogni persona legittimata a ricorrere una decisione finale in cui motiva l’assistenza amministrativa e determina l’entità delle informazioni da trasmettere (cpv. 1). L’AFC notifica la decisione finale alla persona legittimata a ricorrere residente all’estero per il tramite del suo rappresentante autorizzato o direttamente, sempre che sia consentito notificare documenti per posta nello Stato interessato. In caso contrario essa notifica la decisione mediante pubblicazione nel Foglio federale (cpv. 3).

1.2.1.2 Le decisioni finali dell’autorità inferiore pronunciate nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla loro notifica (cfr. art. 19 LAAF in combinato disposto con l’art. 50 cpv. 1 PA, nonché con l’art. 31 LTAF).

Il termine di ricorso non può essere prorogato, in quanto trattasi di un termine perentorio stabilito dalla legge, il cui mancato rispetto comporta l’inammissibilità del ricorso (cfr. art. 22 cpv. 1 PA; sentenza del TAF A-6868/2010 del 7 giugno 2012 consid. 3.1 con rinvii). Il termine di ricorso – essendo un termine computato in giorni – inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione (cfr. art. 20 cpv. 1 PA). Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità competente oppure, all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (cfr. art. 21 cpv. 1 PA).

1.2.1.3 L’onere della prova circa la notifica di una decisione e la data in cui è avvenuta incombe di massima all’autorità che intende trarne una conseguenza giuridica (cfr. DTF 145 IV 252 consid. 1.3.1; 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; DTAF 2021 I/1 consid. 2.4 con rinvii; 2009/55 consid. 4; sentenza del TAF A-3812/2021 del 14 gennaio 2022 consid. 4.1.4). L’autorità sopporta pertanto le conseguenze dell’assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell’invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9).

1.2.2

1.2.2.1 Nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, la LAAF e l’ordinanza del 23 novembre 2016 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF, RS 651.11) non contengono alcuna disposizione circa le modalità di notifica delle decisioni finali dell’AFC. Analogo discorso vale per quanto concerne la CDI CH-ES qui applicabile. In tale contesto, occorre dunque riferirsi alla PA, visto il rinvio dell’art. 5 cpv. 1 LAAF.

1.2.2.2 Di principio, giusta l’art. 34 cpv. 1 PA, l’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. Per forma scritta si intende generalmente la forma cartacea, la firma, il luogo e la data. L’art. 35 cpv. 1 PA richiede altresì che la decisione sia designata come tale, ch’essa contenga la motivazione e l’indicazione del rimedio giuridico. È altresì richiesta la designazione dell’autorità che ha emanato la decisione, la formulazione del dispositivo (cfr. DTAF 2010/3 consid. 3.1; 2009/43 consid. 1.1.6; sentenza del TAF A-4357/2010 del 5 maggio 2011 consid. 1.2.2) e l’indicazione del destinatario della decisione (cfr. Kneubühler/Pedretti, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG-Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a ed. 2019 [di seguito: VwVG-Kommentar], n. 7–8 ad art. 34 PA). La forma scritta è una condizione di validità senza la quale la decisione non è opponibile al suo destinatario (cfr. art. 38 PA; DTAF 2010/3 consid. 3.1; Uhlmann/Schilling-Schwank, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], VwVG-Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2a ed. 2016 [di seguito: Praxiskommentar], n. 7 ad art. 34 PA).

1.2.2.3 Giusta l’art. 34 cpv. 1bis PA, previo assenso dei destinatari, le decisioni possono altresì essere notificate per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge federale del 18 marzo 2016 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali (FiEle, RS 943.03). La notifica alle parti delle decisioni per via elettronica ai sensi dell’art. 34 cpv. 1bis PA è disciplinata dall’ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA, RS 172.021.2), e meglio dagli artt. 8–10a OCE-PA (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.26; Kneubühler/Pedretti, VwVG-Kommentar, n. 12 segg. ad art. 34 PA; Uhlmann/Schilling-Schwank, Praxiskommentar, n. 28 segg. ad art. 34 PA).

Secondo gli artt. 8–10a OCE-PA, una notifica per via elettronica ai sensi dell’art. 34 cpv. 1bis PA è possibile, ma presuppone a priori il consenso scritto ed esplicito dei ricorrenti (cfr. art. 8 cpv. 1 OCE-PA) e l’utilizzo di un’apposita piattaforma di trasmissione riconosciuta (cfr. art. 9 cpv. 1 OCE-PA). Un altro tipo di trasmissione è possibile a determinate condizioni poste dall’art. 9 cpv. 2 OCE-PA. Le decisioni vanno in ogni caso trasmesse in formato PDF (cfr. art. 9 cpv. 3 OCE-PA) e devono contenere una firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 2 lett. e FiEle (cfr. art. 34 cpv. 1bis PA; art. 9 cpv. 4 OCE-PA).

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non vi è alcuna ragione di considerare la notifica di una decisione finale per Posta A Plus come inammissibile (cfr. DTF 142 III 599 consid. 2.4.1). In caso di notifica mediante Posta A Plus, il termine di ricorso di 30 giorni ex art. 50 cpv. 1 PA inizia a decorrere l’indomani del deposito della decisione nella bucalettere (cassetta delle lettere) o nella casella postale del destinatario, ciò quand’anche detta operazione sia avvenuta di sabato. Ne consegue che se la decisione viene depositata di sabato nella bucalettere o nella casella postale, allora il termine inizia a decorrere la domenica (cfr. sentenze del TF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2; 2C_476/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3.2; DTAF 2021 I/1 consid. 2.7 con rinvii). Il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato dalla bucalettere o dalla casella postale la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante (cfr. DTF 142 III 559 consid. 2.4.1; sentenza del TF 2C_943/2021 del 3 dicembre 2021 consid. 2.2.2). Per determinare la scadenza, il destinatario deve effettuare le verifiche necessarie avvalendosi del numero di tracciamento («Track & Trace») dell’invio A Plus (cfr. DTAF 2021 I/1 considd. 2.2–2.6). La regolarità della notifica per Posta A Plus è presunta. Per rovesciare questa presunzione occorrono indizi concreti di errore, tali da far apparire detto errore come plausibile alla luce delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 142 IV 201 consid. 2.3 con rinvii; sentenza del TF 2C_476/2018 del 4 giugno 2018 consid. 2.3.2). Nell’ambito di questa prova, la buona fede della parte è presunta (cfr. DTF 142 III 599 consid. 2.4.1), ciò che nulla muta tuttavia alla presunzione naturale («natürliche Vermutung») della regolarità dell’invio per Posta A Plus. Le eventuali irregolarità constatate devono essere segnalate all’autorità di ricorso al momento del deposito del ricorso (cfr. DTAF 2021 I/1 consid. 2.7 con rinvii).

1.2.4 Giusta l’art. 38 PA, una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio. Le decisioni con vizi formali sono impugnabili e, in casi eccezionali, nulle. Una decisione con vizi formali – a parte il raro caso di nullità – rimane tuttavia una decisione (cfr. DTAF 2009/43 consid. 1.1.7; sentenze del TAF A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 considd. 2.2.1–2.2.2 con rinvii; A-4357/2010 del 5 maggio 2011 consid. 1.2.2). In caso di notifica difettosa si considera che il termine di ricorso inizia decorrere dal momento in cui il destinatario ha potuto in buona fede prendere conoscenza del dispositivo e della motivazione della decisione (cfr. DTF 144 IV 57 consid. 2.3.2; 139 IV 228 consid. 1.3; 102 Ib 91 consid. 3; sentenza del TAF A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.2.3 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.109). Un’interpretazione conforme al principio della buona fede impone tuttavia alla parte toccata dalla notifica viziata di agire entro un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto conoscenza della comunicazione (cfr. DTF 139 IV 228 consid. 1.3; 136 V 295 consid. 5.10; sentenza del TAF A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.2.3; parimenti Kneubühler/Pedretti, VwVG-Kommentar, n. 20 ad art. 38 PA, riguardo al caso in cui non sono adempiute le condizioni per la notifica elettronica ex art. 34 cpv. 1bis PA). Se però il destinatario non ha subito alcun pregiudizio a causa di un vizio formale, la notifica difettosa non ha conseguenze (cfr. DTAF 2009/43 consid. 1.1.7; sentenza del TAF A-4357/2010 del 5 maggio 2011 consid. 1.2.2).

1.2.5

1.2.5.1 Stabiliti i principi qui applicabili, il Tribunale statuente rileva preliminarmente come la notifica della decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore sia avvenuta per Posta A Plus, ma non in forma cartacea, bensì su supporto elettronico, e meglio con l’ausilio di una chiave USB criptata acclusa ad una lettera accompagnatoria, invitante il patrocinatore dei ricorrenti a voler contattare l’autorità inferiore per l’ottenimento della password necessaria a decriptare detta chiave USB. In tale contesto, si è qui chiaramente confrontati con una modalità di notifica insolita.

1.2.5.2 Come visto (cfr. fatti, […]), consultata dallo scrivente Tribunale al riguardo, con scritto 1° giugno 2022, l’autorità inferiore ha indicato di ritenere come valida la notifica della decisione finale del 25 febbraio 2022 avvenuta per Posta A Plus ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale. Più nel dettaglio, come risultante dal relativo estratto del tracciamento dell’invio, la notifica della decisione finale del 25 febbraio 2022 sarebbe dunque validamente avvenuta il sabato 26 febbraio 2022, sicché il termine di ricorso di 30 giorni avrebbe iniziato a decorrere la domenica 27 febbraio 2022 e sarebbe giunto a scadenza il 28 marzo 2022, sicché il ricorso datato 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022 presso l’Ambasciata di Svizzera in Spagna sarebbe tardivo. A mente dell’autorità inferiore, la decorrenza del termine di ricorso avrebbe infatti iniziato a decorrere l’indomani del deposito nella bucalettere dell’invio A Plus e non con la presa di conoscenza effettiva da parte del patrocinatore dei ricorrenti del contenuto della lettera avvenuto il lunedì 28 febbraio 2022. Essa ritiene infatti che spettava al loro patrocinatore informarsi sulla data di deposito nella bucalettere e attivarsi per tempo per rispettare detto termine di ricorso. In tale contesto, ha ritenuto come non determinante la questione della base legale circa la notifica della predetta decisione su chiave USB. A tal proposito, si è limitata ad indicare di aver proceduto ad una notifica su chiave USB della predetta decisione in quattro esemplari per poter rispettare i suoi obblighi internazionali di celerità. In ogni caso, essa indica che il dispositivo di detta decisione sarebbe stato in tutti i casi portato a conoscenza del patrocinatore in data 15 novembre 2021, per mezzo dello scritto «accesso agli atti e informazione».

Sennonché il punto di vista dell’autorità inferiore non può essere qui condiviso dallo scrivente Tribunale, per i motivi seguenti.

1.2.5.3 Se è vero che la validità della notifica per Posta A Plus delle decisioni finali dell’autorità inferiore è stata riconosciuta dal Tribunale federale nonché dallo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.2.3 della presente decisione incidentale), tuttavia nel caso concreto non si è qui confrontanti con una classica notifica in forma scritta ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.2.2.2 della presente decisione incidentale), per la quale è stata resa detta giurisprudenza. Non è neppure possibile ritenere che si sia in presenza del caso particolare di una notifica in forma elettronica contemplata dall’art. 34 cpv. 1bis PA (cfr. consid. 1.2.2.3 della presente decisione incidentale). Di fatto, si è infatti confrontati con una notifica in una forma «ibrida», non contemplata dalla legge e pertanto non valida: invio per Posta A Plus di una decisione finale dell’autorità inferiore non in forma cartacea, bensì in formato elettronico, su di una chiave USB criptata, necessitante dunque una password per essere aperta.

Ora, quand’anche si volesse assimilare detta modalità «ibrida» ad una notifica elettronica, si dovrebbe comunque constatare che non sono qui date le condizioni alla base della sua ammissibilità di cui all’art. 34 cpv. 1bis PA, in combinato disposto con gli artt. 8–10a OCE-PA (cfr. consid. 1.2.2.3 della presente decisione incidentale): manca infatti il consenso dei ricorrenti ad una tale notifica, la decisione finale del 25 febbraio 2022 è sprovvista di una firma elettronica, per il suo invio non è stata usata un’apposita piattaforma, bensì una chiave USB, ecc. Il motivo di celerità invocato dall’autorità inferiore non giustifica in ogni caso una siffatta notifica di una decisione finale di 43 pagine, in quattro esemplari di contenuto identico, su chiave USB. Non si vede infatti cosa possa avere impedito nel caso concreto all’autorità inferiore di notificare ai ricorrenti la decisione finale del 25 febbraio 2022 in forma cartacea, diversamente dagli altri casi di assistenza amministrativa, ove la decisione finale – a conoscenza del Tribunale statuente – è sempre stata notificata in forma cartacea, indipendentemente dal numero di pagine e di destinatari.

In tali circostanze, la giurisprudenza relativa alla notifica per Posta A plus – contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore – non è trasponibile al caso concreto. Se è vero che di per sé la notifica avviene con l’entrata nella sfera d’influenza del destinatario dell’invio per Posta A Plus, in presenza di una modalità di notifica non valida – come in concreto –, una tale presunzione non può tuttavia trovare qui applicazione. Come visto (cfr. consid. 1.2.4 della presente decisione incidentale), da una notifica difettosa non può infatti derivare alcun pregiudizio per il destinatario, sicché occorre tenere conto di tale aspetto nella determinazione della data di notifica ai ricorrenti della decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore. In caso di notifica difettosa, il termine di ricorso inizia infatti a decorrere dal momento in cui il destinatario ha potuto in buona fede prendere conoscenza del dispositivo e della motivazione della decisione.

1.2.5.4 Ciò sancito, lo scrivente Tribunale constata come dall’estratto del tracciamento dell’invio con il numero (...), prodotto dall’autorità inferiore, risulti ch’effettivamente la decisione finale del 25 febbraio 2022 è stata depositata il sabato 26 febbraio 2022 nella bucalettere del patrocinatore dei ricorrenti, così come indicato dall’autorità inferiore. Detto invio è stato ritirato dal patrocinatore il lunedì 28 febbraio 2022. Dagli atti risulta poi che il patrocinatore – seguendo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dell’autorità inferiore – si è attivato tempestivamente lo stesso lunedì per chiedere all’autorità inferiore la password necessaria ad aprire la chiave USB. Detta password è stata fornita il giorno stesso dall’autorità inferiore.

Ora, quand’anche il patrocinatore avesse ritirato la posta il sabato 26 febbraio 2022 e avesse chiesto lo stesso giorno la password all’autorità inferiore, nulla sarebbe cambiato a quanto precede. Dal momento che gli uffici dell’autorità inferiore sono chiusi durante il fine settimana, il patrocinatore era infatti materialmente impossibilitato a ricevere la password il sabato stesso, sicché l’avrebbe comunque ricevuta al più presto il lunedì 28 febbraio 2022. In tali circostanze, non appare corretto imputare al patrocinatore dei ricorrenti la mancata presa di conoscenza del contenuto della chiave USB il sabato 26 febbraio 2022, come invece ritenuto dall’autorità inferiore. È infatti l’autorità inferiore stessa ad avere generato una tale situazione, utilizzando un mezzo di trasmissione inusuale.

1.2.5.5 L’asserita comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti del dispositivo della decisione finale del 25 febbraio 2022 in data 15 novembre 2021 non permette in ogni caso di ritenere che di fatto detta decisione sarebbe già stata notificata ai ricorrenti in tale occasione. La mera comunicazione del dispositivo non adempie infatti alle condizioni della notifica per scritto di cui all’art. 34 cpv. 1 PA, in combinato disposto con l’art. 35 cpv. 1 PA (cfr. consid. 1.2.2.2 della presente decisione incidentale).

1.2.5.6 In tali circostanze, nella misura in cui una notifica difettosa non deve cagionare alcun pregiudizio al destinatario (cfr. consid. 1.2.4 della presente decisione incidentale) e che è stato accertato che la modalità di notifica «ibrida» utilizzata dall’autorità inferiore – ovvero, invio per Posta A Plus di una chiave USB criptata, contenente la decisione finale – non è valida, la decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore andrebbe di principio considerata come annullabile. Dal momento tuttavia che i ricorrenti hanno ritenuto in buona fede detta decisione come loro notificata il lunedì 28 febbraio 2022 – giorno in cui l’AFC gli ha materialmente dato accesso alla decisione finale del 25 febbraio 2022 – e che l’hanno conseguentemente impugnata dinanzi allo scrivente Tribunale, si deve prendere in considerazione, a favore dei ricorrenti e anche per motivi di economia di procedura, la data di notifica da loro indicata, ovvero il lunedì 28 febbraio 2022 (cfr. consid. 1.2.4 della presente decisione incidentale). Tenuto conto di quanto precede, si deve dunque concludere che, nello specifico, la notifica della decisione finale del 25 febbraio 2022 dell’autorità inferiore è materialmente avvenuta al più presto il lunedì 28 febbraio 2022, così come indicato dal patrocinatore ricorrenti. Ne consegue che il termine di ricorso di 30 giorni ha iniziato a decorrere l’indomani, ovvero il martedì 1° marzo 2022 ed è giunto a scadenza il 30 marzo 2022. Il ricorso, datato 28 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022 presso l’Ambasciata di Svizzera in Spagna, è dunque tempestivo.

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