Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016

Domanda di assistenza amministrativa della Svizzera all'Italia

  • 27 avril 2017
  • Traité par: Susanne Raas
  • Catégorie d'article: Arrêt de principe
  • Domaines juridiques: Douanes
  • Proposition de citation: Susanne Raas, Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016, ASA Online : Arrêt de principe
Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 nella causa A. contro Direzione generale delle dogane. Domanda giuridica non ancora decisa.

Inhalt

  • 1. Regesto
  • 2. Fatti (riassunto)
  • 3. Estratto delle motivazioni

1.

Regesto ^

Per ottenere informazioni circa una fattispecie di natura doganale da un altro Stato, le autorità doganali svizzere devono fondarsi su un accordo di diritto internazionale che prevede l'assistenza amministrativa. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità richiesta deve fornire tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale. La domanda di assistenza va presentata per iscritto e deve contenere le informazioni previste nell'accordo (consid. 4.1). L'apprezzamento di un postulato mezzo probatorio non compete all'autorità richiesta, la quale deve solo esaminare l'adempimento dei requisiti per la concessione dell'assistenza amministrativa (consid. 4.2).

Afin d’obtenir, de la part d’un Etat étranger, des informations relatives à un état de fait de nature douanière, les autorités douanières suisses doivent se baser sur un accord international prévoyant l’assistance administrative. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise doit fournir toutes les informations pertinentes pour permettre à l'autorité requérante d'assurer l'application correcte de la législation douanière. La demande d’entraide doit être présentée par écrit et doit contenir les informations prévues dans l’accord (consid. 4.1). Il n’appartient pas à l’autorité requise d’apprécier un moyen de preuve offert, cette dernière devant se limiter à examiner si les conditions d’octroi de l’assistance administrative sont réalisées (consid. 4.2).

Möchten die schweizerischen Zollbehörden Informationen einen zollrechtlichen Sachverhalt betreffend von einem anderen Staat erhalten, müssen sie sich auf ein internationales Abkommen stützen, in dem die Amtshilfe vorgesehen ist. Auf Anfrage der ersuchenden Behörden muss die ersuchte Behörde alle erheblichen Informationen übermitteln, die der ersuchenden Behörde die richtige Anwendung der Zollgesetzgebung ermöglichen. Das Amtshilfeersuchen wird schriftlich eingereicht und muss die im Abkommen bestimmten Informationen enthalten (E. 4.1). Die Beurteilung eines behaupteten Beweismittels steht nicht der ersuchten Behörde zu, die nur prüfen muss, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Amtshilfe erfüllt sind (E. 4.2).

2.

Fatti (riassunto) ^

Il 21 aprile 2012 il signor B., domiciliato in Italia, è stato fermato alla guida di un autoveicolo da una pattuglia del Corpo delle guardie di confine. In tale occasione, gli agenti hanno rinvenuto nel baule un quantitativo di 197 kg di carne fresca, celato sotto una coperta e non dichiarato al momento del passaggio del confine.

La Direzione del circondario Lugano, Sezione antifrode doganale (di seguito: SA Lugano) ha interrogato fra l'altro B., il quale ha dichiarato che la carne era destinata al signor A.

Dopo aver interrogato il signor A., la SA Lugano ha – con domanda di assistenza amministrativa del 4 maggio 2012 inoltrata alle competenti autorità italiane – acquisito diversi mezzi di prova.

Con decisione 27 marzo 2015, la Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) ha accolto parzialmente il ricorso del signor A., correggendo l'ammontare dell'IVA a suo carico. Per il resto, la DGD ha confermato la decisione impugnata e – per quanto ricevibile – respinto il ricorso nonché le richieste di prove (testimoni).

A. ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale con scritto 12 maggio 2015.

3.

Estratto delle motivazioni ^

4.

Nel proprio gravame, il ricorrente contesta poi la fondatezza della domanda di assistenza amministrativa del 4 maggio 2012, a suo avviso arbitraria e sproporzionata, in quanto una tessera fedeltà non potrebbe considerarsi un indizio sufficiente per indagare una presunta importazione illecita. Una carta fedeltà, non essendo nominale, non indicherebbe né la destinazione degli acquisti né la loro titolarità e neppure dimostrerebbe l'impiego delle merci acquistate, sicché il suo impiego non sarebbe idoneo a fondare il sospetto sull'importazione illecita delle merci. Poiché né la contabilità del negozio F. e dell'associazione G. né la loro perquisizione avrebbero lasciato emergere prove di una qualsiasi importazione illegale, il ricorso all'assistenza amministrativa non sarebbe dunque stato giustificato ([…]).

Per rispondere a tale censura (cfr. consid. 4.2 che segue), dapprima è qui opportuno delineare la base legale su cui si fonda l'assistenza amministrativa in ambito di diritto doganale (cfr. consid. 4.1 che segue).

4.1 In virtù del principio di diritto internazionale della territorialità, le autorità doganali svizzere non sono abilitate ad esercitare atti di sovranità al di fuori del territorio doganale svizzero, quali ad esempio delle inchieste penali (cfr. Martin Kocher, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar Zollgesetz [di seguito: Zollgesetz], 2009, n. 1 segg. ad art. 115 LD). Per ottenere informazioni circa una fattispecie di natura doganale da un altro Stato, le autorità doganali svizzere devono pertanto fondarsi su un accordo di diritto internazionale, ricorrendo ad esempio all'assistenza amministrativa ai sensi del Protocollo aggiuntivo del 9 giugno 1997 all'accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea del 22 luglio 1972 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, in vigore dal 1° luglio 1998 (di seguito: Protocollo aggiuntivo [RS 0.632.401.02]; Kocher, Zollgesetz, n. 7 ad art. 115 LD). L'assistenza amministrativa fondata sul Protocollo aggiuntivo mira a garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, segnatamene mediante la prevenzione, l'individuazione delle operazioni contrarie a tale legislazione e conducendo delle indagini su di esse (cfr. art. 2 del Protocollo aggiuntivo). A tal fine, l'autorità interpellata deve fornire all'autorità richiedente « [...] tutte le informazioni necessarie per garantire a quest'ultima il rispetto della procedura [...] » (cfr. Messaggio del 19 gennaio 1998 concernente un Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, FF 1998 I 555, 677 segg.).

Più nel dettaglio, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata deve fornire tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese segnatamente le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che possano essere contrarie a tale legislazione (cfr. art. 3 cifra 1 del Protocollo aggiuntivo) e comunicare se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci (cfr. art. 3 cifra 2 del Protocollo aggiuntivo).

La domanda di assistenza va presentata per iscritto (cfr. art. 6 cpv. 1 del Protocollo aggiuntivo) e deve contenere le seguenti informazioni (cfr. art. 6 cpv. 2 del Protocollo aggiuntivo): l'autorità richiedente che presenta la domanda (lett. a), la misura richiesta (lett. b), l'oggetto e il motivo della domanda (lett. c), le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione (lett. d), ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto dell'indagine (lett. e), una sintesi dei fatti e delle indagini svolte, salvo per i casi di cui all'art. 5 (lett. f).

4.2 Ciò premesso, da un esame della domanda di assistenza amministrativa del 4 maggio 2012 ([…]) inoltrata dalla SA Lugano alle competenti autorità italiane, risulta che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la stessa adempie ai requisiti legali, così come giustamente sottolineato dalla DGD e dalla stessa SA Lugano ([…]). Detta domanda espone infatti la fattispecie alla base della richiesta, le persone interessate dall'inchiesta penale e i motivi che hanno spinto le autorità svizzere a rivolgersi alle autorità italiane, così come le leggi pertinenti infrante dagli autori delle importazioni illegali in questione. Conformemente allo scopo dell'assistenza amministrativa, la domanda mirava ad ottenere delle informazioni per assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale svizzera e completare l'inchiesta avviata nei confronti del ricorrente per contrabbando di derrate alimentari, sicché essa non appare né arbitraria, né sproporzionata (cfr. consid. 4.1 che precede). Che le informazioni richieste siano poi connesse con l'utilizzo della carta fedeltà del negozio italiano in questione non inficia la validità della domanda. Da un esame degli atti non si può escludere a priori il carattere pertinente delle informazioni richieste, tant'è che nei fatti è stato riscontrato un nesso tra i 24 kg di carne congelata del negozio italiano ritrovati durante la perquisizione del 21 aprile 2012 e uno degli scontrini datato 24 marzo 2012 ottenuti tramite l'assistenza amministrativa. Anche ad averne dubbi, non va dimenticato che l'apprezzamento di un postulato mezzo probatorio non compete all'autorità richiesta, la quale deve solo esaminare l'adempimento dei requisiti per la concessione dell'assistenza amministrativa. Orbene, in concreto le autorità italiane hanno dato seguito alla domanda di assistenza, senza esprimere alcun dubbio o motivo di rifiuto ai sensi dell'art. 6 cifra 4 o dell'art. 9 del Protocollo aggiuntivo. Peraltro, il Tribunale non intravvede alcun motivo per discostarsi dal giudizio delle precedenti autorità doganali, sicché la censura del ricorrente non può che essere respinta. Ciò indicato, trattandosi di un atto relativo alla procedura penale amministrativa, ci si potrebbe altresì domandare se lo scrivente Tribunale sia veramente abilitato a pronunciarsi al riguardo (cfr. [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7392/2014 dell'8 agosto 2016 consid. 3.4.1 con rinvii). Ad ogni modo, poiché le contestazioni del ricorrente non risultano pertinenti, tale questione può rimanere qui aperta.