Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7302/2018 del 26 maggio 2020

Scambio spontaneo di informazioni sugli accordi fiscali preliminari («rulings»)

  • Traité par: Susanne Raas
  • Catégories d'articles: Arrêt de principe
  • Domaines juridiques: Assistance administrative internationale
  • Proposition de citation: Susanne Raas, Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7302/2018 del 26 maggio 2020, ASA Online : Arrêt de principe
Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 26 maggio 2020 nella causa A. contro Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (A-7302/2018). Questione giuridica di principio.

Inhalt

  • 1. Regeste
  • 2. Fatti (riassunto)
  • 3. Estratto delle motivazioni

1.

Regeste ^

Lo scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale è retto dalla MAC. La procedura è disciplinata dalla LAAF e dall’OAAF. Le informazioni trasmesse spontaneamente concernono dati che sono già a disposizione delle autorità fiscali (consid. 4.1.1). Le informazioni che sono trasmesse devono essere verosimilmente rilevanti (consid. 4.1.2 e 4.5.3). Ruling: Oggetto dello scambio spontaneo d’informazioni sono soltanto gli elementi essenziali di un accordo fiscale preliminare (consid. 4.3.4). Le informazioni sono soltanto scambiate se il ruling adempie almeno una condizione dell’art. 9 cpv. 1 OAAF (consid. 4.4 e 4.5.1).
Le condizioni sono sodisfatte nel caso concreto (consid. 5). Il Tribunale amministrativo federale non intravvede alcun valido motivo che permetta di escludere uno scambio spontaneo d’informazioni sotto il profilo della confidenzialità e della protezione dei dati (consid. 7).

Léchange spontané dinformations en matière fiscale est réglementé par la MAC. La procédure est régie par la LAAF et lOAAF. Les informations qui sont échangées spontanément sont celles qui sont déjà sous le contrôle des autorités fiscales (consid. 4.1.1). Les informations qui sont transmises doivent être vraisemblablement pertinentes (consid. 4.1.2 et 4.5.3). Rulings : Seuls les éléments essentiels dune décision anticipée en matière fiscale font lobjet dun échange spontané dinformations (consid. 4.3.4). Les informations ne doivent être échangées que si le ruling remplit au moins lune des conditions de lart. 9 al. 1 OAAF (consid. 4.4 et 4.5.1).
Les conditions sont remplies dans le cas présent (consid. 5). Le Tribunal administratif fédéral ne reconnaît aucune raison valable dempêcher léchange spontané dinformations pour des raisons de confidentialité ou de protection des données (consid. 7).

Der spontane Informationsaustausch in Steuersachen wird vom MAC geregelt. Das Verfahren richtet sich nach dem StAhiG und der StAhiV. Bei den Informationen, die spontan ausgetauscht werden, handelt es sich um solche, die sich bereits in der Verfügungsmacht der Steuerbehörden befinden (E. 4.1.1). Informationen, die übermittelt werden, müssen voraussichtlich erheblich sein (E. 4.1.2 und 4.5.3). Rulings: Objekt des spontanen Informationsaustauschs sind nur die wesentlichen Elemente eines Steuervorbescheids (E. 4.3.4). Die Informationen sind nur auszutauschen, wenn das Ruling mindestens eine der Bedingungen von Art. 9 Abs. 1 StAhiV erfüllt (E. 4.4 und 4.5.1).
Die Bedingungen sind im vorliegenden Fall erfüllt (E. 5). Das Bundesverwaltungsgericht erkennt keinen triftigen Grund, um den spontanen Informationsaustausch aus Gründen der Vertraulichkeit oder des Datenschutzes zu unterbinden (E. 7).

2.

Fatti (riassunto) ^

Il 26 novembre 2015 l’Amministrazione fiscale ticinese competente ha emanato un accordo fiscale preliminare («Tax ruling» o «ruling fiscale»), valido dal 21 gennaio 2016, nei confronti della società B. Detta società è la succursale straniera della società madre A., con sede in Nigeria (sede principale).

In applicazione dell’art. 11 dell’ordinanza del 23 novembre 2016 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (OAAF, RS 651.11), l’Amministrazione fiscale ticinese competente ha poi trasmesso per via elettronica il formulario relativo al suddetto accordo fiscale preliminare all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Detto formulario riassume gli elementi essenziali dell’accordo fiscale preliminare.

Con decisione finale del 26 novembre 2018, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha deciso di accordare alle competenti autorità nigeriane l’assistenza amministrativa spontanea ai sensi dell’art. 7 della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; chiamata anche «Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale» o «MAC»; di seguito: MAC), nonché degli artt. 5–14 OAAF in combinato disposto con l’art. 22a cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF, RS 651.1), trasmettendo loro spontaneamente il formulario relativo all’accordo fiscale preliminare ivi accluso («Formulaire relatif à la décision anticipée en matière fiscale [annexe]») riguardante la società B.

Avverso la predetta decisione, la società B. (di seguito: società ricorrente o ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha inoltrato ricorso 21 dicembre 2018 dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

3.

Estratto delle motivazioni ^

1.

1.1. Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa spontanea internazionale in materia fiscale, rispettivamente dello scambio spontaneo di informazioni in materia fiscale ai sensi dell’art. 7 MAC, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 17 cpv. 3 LAAF in combinato disposto con l’art. 22d LAAF).

Dal 1º gennaio 2018, in virtù dell’art. 7 MAC – base giuridica materiale per lo scambio spontaneo di informazioni a livello internazionale, in vigore dal 1º gennaio 2017 – la Svizzera scambia spontaneamente, ossia senza domanda preliminare, informazioni sugli accordi fiscali preliminari (i cosiddetti «ruling fiscali», designati altresì quali «decisioni fiscali preliminari») conclusi a decorrere dal 2010, che sono in essere al 1º gennaio 2018 o in data successiva (cfr. artt. 16 e 17 OAAF; cfr. le istruzioni del Dipartimento federale delle finanze [DFF] ai sensi dell’art. 22a cpv. 5 OAAF contenute nella sua Comunicazione-011-DVS-2019-i del 29 aprile 2019, «Procedura formale per gli accordi fiscali preliminari / ruling fiscali quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo», in: https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html, consultato il 26.05.2020, [di seguito: Comunicazione-011-DVS-2019-i], pag. 5; cfr. circa le nuove disposizioni dell’OAAF disciplinanti in dettaglio lo scambio spontaneo d’informazioni, introdotte dal Consiglio federale sulla base dell’art. 22a cpv. 1 OAAF, Spiegazioni del DFF del 23 novembre 2016 concernenti la revisione totale dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale [OAAF], in: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46299.pdf, consultato il 26.05.2020; [di seguito: Spiegazioni OAAF], pagg. 3, 8 e 10 seg.). L’accordo fiscale preliminare oggetto della decisione impugnata, emesso il 26 novembre 2015 e in vigore dal 21 gennaio 2016 (cfr. atto n. 1 dell’incarto prodotto dall’autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]), rientra pertanto nel campo di applicazione dell’art. 7 MAC.

Per quanto concerne il diritto interno, lo scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale è disciplinato dagli artt. 22a–22e LAAF, in vigore dal 1º gennaio 2017 (RU 2016 5059), nonché dagli artt. 5–14 OAAF, anch’essi in vigore dal 1º gennaio 2017 (cfr. art. 17 OAAF; cfr. Messaggio del 5 giugno 2015 concernente l’approvazione della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici [OCSE] sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione [modifica della legge sull’assistenza amministrativa fiscale], FF 2015 4613, 4635, 4649 e 4653 [di seguito: Messaggio MAC]). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della MAC (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF). Per il rimanente la procedura di ricorso è retta dalla PA, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF in combinato disposto con l’art. 22d LAAF; art. 37 LTAF).

1.2. [Legittimazione ricorsuale della società ricorrente: si può partire dal presupposto che la succursale straniera in territorio svizzero, contestando la trasmissibilità delle informazioni fiscali in oggetto alle competenti autorità fiscali, abbia agito in nome e per conto della sua società madre A., ubicata all’estero, in virtù di un potere di rappresentanza speciale, di modo che risulta legittimata ad inoltrare il presente gravame.]

1.3. […]

2.–3. […]

4.

Nel caso in disamina, oggetto del litigio è la decisione finale del 26 novembre 2018 dell’autorità inferiore, con cui quest’ultima ha disposto lo scambio spontaneo d’informazioni con lo Stato nigeriano in merito all’accordo fiscale preliminare del 26 novembre 2015 concernente la società ricorrente, sulla base dell’art. 7 MAC, nonché degli artt. 5–14 OAAF in combinato disposto con l’art 22a cpv. 1 LAAF. In tale contesto, per lo scrivente Tribunale si tratta essenzialmente di esaminare se nel caso concreto sono dati i presupposti per lo scambio spontaneo d’informazioni, alla luce delle puntuali censure sollevate dalla ricorrente.

A tal fine, di seguito, il Tribunale richiamerà preliminarmente i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. consid. 4.1–4.6 del presente giudizio).

4.1.

4.1.1. Lo scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale è retto dall’art. 7 MAC. Secondo detta disposizione, una Parte comunica, senza domanda preliminare, a un’altra Parte le informazioni di cui è a conoscenza nelle seguenti situazioni:

  1. la prima Parte ha motivo di ritenere che esista una riduzione o un’esenzione anomala d’imposta nell’altra Parte;
  2. un contribuente ottiene, nella prima Parte, una riduzione o un’esenzione d’imposta che comporterebbe un aumento di imposta o un assoggettamento all’imposta nell’altra Parte;
  3. le operazioni tra un contribuente di una Parte e un contribuente di un’altra Parte avvengono tramite uno o più Paesi in modo tale che ne possa risultare una diminuzione d’imposta in una Parte o nell’altra o in entrambe le Parti;
  4. una Parte ha motivo di ritenere che esista una diminuzione d’imposta dovuta a trasferimenti fittizi di utili tra gruppi di imprese;
  5. a seguito di informazioni comunicate a una Parte da un’altra Parte, la prima Parte è venuta a conoscenza di informazioni che possono essere utili alla determinazione dell’imposta nell’altra Parte.

I casi elencati all’art. 7 par. 1 MAC in merito a quando deve essere effettuato uno scambio spontaneo d’informazioni costituiscono la base di diritto materiale per lo scambio spontaneo d’informazioni (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4634). Le informazioni trasmesse spontaneamente concernono dati che sono già a disposizione delle autorità fiscali di una Parte. L’autorità fiscale di una Parte non è obbligata ad acquisire informazioni da altri possessori delle stesse per lo scambio spontaneo di informazioni. In linea di massima, nello scambio spontaneo di informazioni possono essere scambiati tutti i tipi di dati, incluse le informazioni bancarie. Affinché lo scambio spontaneo di informazioni funzioni, queste devono poter essere qualificate come importanti. L’art. 7 par. 2 MAC stabilisce pertanto che ogni Parte adotta le misure e attua le procedure necessarie affinché le informazioni di cui al par. 1 le pervengano ai fini della loro trasmissione a un’altra Parte. Sulla base di detta norma, la procedura in materia di scambio spontaneo d’informazioni in Svizzera è disciplinata dagli artt. 22a–22e LAAF, nonché dagli artt. 5–14 OAAF (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4635 e 4649).

4.1.2. Ai sensi dell’art. 4 par. 1 MAC, anche nell’ambito dello scambio spontaneo d’informazioni, le Parti sono tenute a scambiarsi le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l’amministrazione o l’applicazione delle loro legislazioni interne relative alle imposte ai sensi di detta Convenzione. La premessa della rilevanza verosimile (o verosimile pertinenza) corrisponde allo standard internazionale per l’assistenza amministrativa fiscale. Sono quindi escluse le cosiddette ricerche generalizzate e indiscriminate di informazioni («fishing expeditions») o lo scambio di informazioni che non sono rilevanti per l’assoggettamento di un determinato contribuente o di un determinato gruppo di persone. Il principio contenuto nell’art. 4 par. 1 è realizzato negli artt. 4–9 MAC, ivi compreso dunque l’art. 7 MAC concernente lo scambio spontaneo d’informazioni (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4630 seg.).

4.2. L’AFC è l’autorità competente per l’esecuzione dello scambio spontaneo d’informazioni (cfr. art. 2 LAAF). Essa verifica se sono soddisfatte le condizioni dell’accordo applicabile per lo scambio spontaneo di informazioni – in casu, la convenzione MAC – e decide quali informazioni trasmettere (cfr. art. 22a cpv. 4 OAAF; Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4654). In estrema sintesi, l’AFC ha l’obbligo di procedere ad uno scambio spontaneo d’informazioni ex art. 7 MAC in presenza di un accordo fiscale preliminare ai sensi dell’art. 8 OAAF (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio) che adempie ai requisiti dell’art. 9 OAAF (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio), purché sia possibile identificare almeno uno Stato destinatario ai sensi dell’art. 10 OAAF (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio). Non deve tuttavia trattarsi né di un caso irrilevante ai sensi dell’art. 5 OAAF, né d’informazioni sbagliate o non rilevanti ai sensi dell’art. 14 OAAF (cfr. consid. 4.6 del presente giudizio).

4.3.

4.3.1. Nell’ambito dello scambio spontaneo di informazioni, l’accordo fiscale preliminare è definito dall’art. 8 OAAF. Ai sensi di tale disposizione, un’informazione, una conferma o una garanzia di un’amministrazione delle contribuzioni è definita come un accordo fiscale preliminare se: è fornita dall’amministrazione delle contribuzioni a un contribuente (lett. a), concerne le conseguenze fiscali di una fattispecie descritta dal contribuente (lett. b) e il contribuente può farvi affidamento (lett. c). Di fatto, i ruling fiscali costituiscono un caso di applicazione del principio della buona fede e della tutela dell’affidamento. Nello specifico si tratta di informazioni preliminari fornite dall’amministrazione fiscale che pur non avendo carattere di decisione, a determinate condizioni, possono produrre conseguenze giuridiche vincolanti per le autorità sulla base del principio della buona fede (cfr. art. 9 Cost.; DTF 141 I 161 consid. 3.1 con rinvii; sentenze del TF 2C_137/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 6.2; 2C_664/2013 del 28 aprile 2014 consid. 4.2; sentenza del TAF A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 3.2 con rinvii; Comunicazione-011-DVS-2019-i, pag. 1; Spiegazioni DFF, pag. 10; Samuele Vorpe/Sacha Cattelan, Diritto tributario internazionale e dell’UE. Lo scambio spontaneo di informazioni sui ruling fiscali, in: Novità fiscali/n. 7–8/luglio-agosto 2016, pag. 31 seg.). Detto in altri termini, ai fini dello scambio spontaneo d’informazioni la sussistenza di un accordo fiscale preliminare ai sensi dell’art. 8 OAAF si desume principalmente dall’art. 9 Cost. (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 10).

4.3.2. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, in virtù del principio della buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost. un contribuente può appellarsi ad un accordo fiscale preliminare nei confronti dell’autorità fiscale se sono soddisfatte cumulativamente le cinque seguenti condizioni:

(1) l’informazione dell’autorità si riferisce a un caso concreto che riguarda il contribuente; (2) l’autorità che ha fornito l’informazione aveva la competenza per farlo o il contribuente poteva, per motivi sufficienti, reputare competente tale autorità; (3) il contribuente non ha potuto riconoscere ipso facto l’inesattezza dell’informazione; (4) il contribuente ha adottato in buona fede dei provvedimenti che non possono essere revocati senza arrecare uno svantaggio; (5) al momento della realizzazione la situazione giuridica è la stessa del momento in cui è stata fornita l’informazione (cfr. DTF 141 I 161 consid. 3.1 con rinvii; 131 II 627 consid. 6.1 seg.; 121 II 473 consid. 2c; 116 Ib 185 consid. 3c; [tra le tante] sentenze del TAF A-2911/2017 del 3 aprile 2019 consid. 10.1; A-2347/2014 del 29 settembre 2015 consid. 3.3 con rinvii; Comunicazione-011-DVS-2019-i, pag. 1; Spiegazioni DFF, pag. 10; Vorpe/Cattelan, op. cit., pag. 32; Jérôme Bürgisser, Du ruling fiscal, in: RDAF 2014 II pag. 402, pag. 408 segg.; Raphaël Gani, Ruling fiscal: un contrat de confiance?, in: Meier/Papaux (ed.), Risque(s) et droit, 2010, pag. 139). Poiché la predetta giurisprudenza non è tuttavia stata prodotta in correlazione con l’assistenza amministrativa internazionale, per le questioni inerenti allo scambio spontaneo di informazioni, le condizioni suesposte vanno interpretate per analogia (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 10).

4.3.3. I ruling fiscali possono riguardare sia una singola situazione concreta sia una situazione duratura. Le informazioni, conferme o garanzie sotto forma di norme generali astratte (come circolari o promemoria) che non sono indirizzate a destinatari specifici non costituiscono un accordo fiscale preliminare ai sensi dell’art. 8 OAAF e non sottostanno pertanto allo scambio spontaneo di informazioni, poiché in questi casi non si è in presenza di una fattispecie concreta e tantomeno sarebbe possibile individuare uno Stato per cui l’informazione assuma presumibilmente rilevanza (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 10; Comunicazione-011-DVS-2019-i, pagg. 1–2). Analogo discorso vale altresì per le informazioni, le conferme o le garanzie rilasciate nel corso della procedura di tassazione, se riguardano gli anni fiscali verificati (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 11).

4.3.4. Oggetto dello scambio spontaneo d’informazioni sono soltanto gli elementi essenziali di un accordo fiscale preliminare (ad es. le indicazioni relative alla società contribuente, il periodo di validità del ruling, la sintesi del contenuto del ruling, ecc.), ovvero le cosiddette comunicazioni relative agli accordi fiscali preliminari (cfr. Comunicazione-011-DVS-2019-i, pag. 5). Conformemente allo standard dell’OCSE, l’accordo fiscale preliminare vero e proprio non viene infatti trasmesso all’estero. Non vengono inoltrate nemmeno le informazioni unicamente necessarie per il controllo formale delle informazioni trasmesse dall’AFC. Più concretamente, l’art. 13 cpv. 1 OAAF dispone che in presenza di un accordo fiscale preliminare, l’AFC trasmette agli Stati destinatari le informazioni ottenute secondo l’art. 11 cpv. 1 lett. b–l, cpv. 2 e cpv. 3 OAAF (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 16).

4.4.

4.4.1. Giusta l’art. 9 cpv. 1 OAAF, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:

  1. concerne fattispecie di cui all’art. 28 cpv. 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14) oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali o diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;
  2. fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento tra persone associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento, stabiliti dall’autorità svizzera competente senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;
  3. fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l’utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale e nel conto di gruppo;
  4. stabilisce che uno stabilimento d’impresa è costituito o non è costituito in Svizzera o all’estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d’impresa; oppure
  5. ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura dei flussi transfrontalieri di finanziamento o dei redditi trasferiti a persone associate in un altro Stato tramite enti svizzeri.

Per quanto concerne la lett. a dell’art. 9 cpv. 1 OAAF si impone la seguente precisazione. Sebbene i cpv. 2–4 dell’art. 28 LAID, a cui essa fa riferimento, siano stati nel frattempo formalmente abrogati dal n. I 3 della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AFC, con effetto dal 1º gennaio 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079), ciò non toglie che gli accordi fiscali preliminari conclusi allorquando detta norma era ancora in vigore, restano nondimeno oggetto di scambio spontaneo di informazioni.

Ciò sancito, va poi precisato che l’art. 9 cpv. 1 OAAF contempla le cinque categorie di accordo fiscale preliminare le cui informazioni, secondo lo standard dell’OCSE, potrebbero essere verosimilmente rilevanti per l’altro Stato (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 11; Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4633): accordo fiscale preliminare in relazione con un cosiddetto «regime fiscale» (lett. a); accordo fiscale preliminare su questioni concernenti i prezzi di trasferimento (lett. b); accordo fiscale preliminare su determinati metodi per ridurre unilateralmente l’utile imponibile (lett. c); accordo fiscale preliminare su questioni concernenti gli stabilimenti d’impresa (lett. d); accordo fiscale preliminare su determinate strutture per il trasferimento di pagamenti o redditi (lett. c; cfr. Spiegazioni DFF, pag. 13). Queste categorie sono state inserite nello standard dell’OCSE perché in passato gli accordi fiscali preliminari sono stati utilizzati da imprese multinazionali a scopo di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili. Un accordo fiscale preliminare può soddisfare al tempo stesso diverse condizioni menzionate nell’art. 9 cpv. 1 OAAF. In tal caso occorre informare tutti gli Stati destinatari rilevanti ai sensi dell’art. 10 OAAF (cfr. al riguardo, consid. 4.5 del presente giudizio; Spiegazioni DFF, pag. 11; Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4633).

4.4.2. Giusta l’art. 9 cpv. 2 OAAF, le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 % nell’altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 % in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona. Tale definizione – che riprende quella di «persone associate» formulata per lo standard dell’OCSE – ha validità soltanto ai fini dello scambio spontaneo di informazioni su accordi fiscali preliminari (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 12).

4.4.3. Giusta l’art. 9 cpv. 3 OAAF, l’obbligo dello scambio spontaneo d’informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell’accordo fiscale preliminare. Stando allo standard dell’OCSE, il fatto stesso che l’accordo fiscale preliminare sia a favore della protezione della buona fede nei confronti del contribuente giustifica la rilevanza dell’informazione per un altro Stato (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 13).

4.5.

4.5.1. Giusta l’art. 10 cpv. 1 OAAF, se un accordo fiscale preliminare soddisfa almeno una delle condizioni di cui all’art. 9 cpv. 1 OAAF deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo. Detta disposizione stabilisce che in presenza di tutte le categorie di accordi fiscali preliminari di cui all’art. 9 OAAF debba essere eseguito uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato di sede della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo. La società madre del gruppo e la società che detiene il controllo vengono in linea di massima determinate in base alle disposizioni sulla presentazione dei conti contenute CO. Se le società interessate presentano una forma giuridica diversa dalla società anonima, per la determinazione degli utili e delle perdite della società che detiene il controllo diretto e della società madre del gruppo il principio del controllo si applica per analogia (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 13).

4.5.2. Giusta l’art. 10 cpv. 2 OAAF, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito inoltre nei casi qui menzionati e con i seguenti Stati:

  1. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. a OAAF, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni che sottostanno a un’imposizione secondo l’accordo fiscale preliminare oppure che, per il contribuente, generano redditi derivanti da persone associate che sono assoggettati a imposta secondo l’accordo fiscale preliminare;
  2. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. b o lett. c OAAF, con gli Stati di sede di persone associate con le quali il contribuente opera transazioni le cui conseguenze fiscali sono oggetto di un accordo fiscale preliminare;
  3. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. d OAAF, con lo Stato in cui è situato lo stabilimento d’impresa estero oppure con lo Stato di sede della persona che detiene uno stabilimento d’impresa in Svizzera;
  4. in presenza di un accordo fiscale preliminare di cui all’art. 9 cpv. 1 lett. e OAAF, con gli Stati di sede di persone associate che effettuano direttamente o indirettamente pagamenti al contribuente e con lo Stato di sede dell’avente diritto definitivo a tali pagamenti.

Detta disposizione definisce, conformemente allo standard dell’OCSE, per quali categorie di accordi fiscali preliminari e con quali altri Stati deve essere eseguito uno scambio spontaneo di informazioni. I cpv. 1 e 2 nonché le lett. a-d del cpv. 2 dell’art. 10 OAAF si applicano cumulativamente. Qualora un accordo fiscale preliminare dovesse soddisfare più di una condizione di cui all’art. 9 cpv. 1 OAAF, l’informazione viene trasmessa a tutti gli Stati destinatari aventi diritto ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 OAAF. La stessa informazione, tuttavia, deve essere trasmessa a un determinato Stato una sola volta (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 13).

4.5.3. In virtù dell’art. 5 cpv. 1 OAAF, i casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo d’informazioni. A sensi dell’art. 5 cpv. 2 OAAF, sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l’onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d’imposta dello Stato destinatario. Tale norma riprende il principio sancito dall’art. 7 par. 2 MAC, secondo cui lo scambio spontaneo di informazioni interviene per le informazioni qualificabili come importanti (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4635; cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Secondo le Spiegazioni del DFF, lo scopo alla base dell’introduzione di questa disposizione nell’OAAF risiede nel fatto che lo scambio spontaneo di informazioni comporta un onere amministrativo sia per lo Stato che trasmette i dati sia per lo Stato destinatario. Le informazioni da trasmettere con questa modalità devono pertanto essere selezionate con cura dall’autorità che le fornisce. L’art. 5 cpv. 1 OAAF consente dunque di escludere dallo scambio spontaneo di informazioni i casi d’importanza esigua. In tal modo si può evitare che l’onere interno all’Amministrazione risulti superiore alle entrate fiscali generate con l’eventuale tassazione a posteriori (cfr. art. 5 cpv. 2 OAAF). La valutazione deve tenere conto degli oneri di entrambi gli Stati. Per stimare le spese dello Stato partner, l’autorità svizzera non può dedurre le condizioni della realtà estera basandosi sulla situazione nazionale, ma deve mettersi nei panni del potenziale Stato destinatario. Nella valutazione delle potenziali entrate fiscali occorre considerare che un gettito d’imposta ridotto per il contesto svizzero può rappresentare un’entrata non irrilevante per lo Stato interessato. In caso di dubbio, lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito (cfr. Spiegazioni DFF, pag. 9).

4.5.4. Giusta l’art. 14 OAAF, qualora, in un secondo tempo, le informazioni trasmesse alla divisione competente dell’AFC dovessero rivelarsi sbagliate o non rilevanti ai fini della tassazione del contribuente, l’amministrazione delle contribuzioni interessata lo notifica tempestivamente alla divisione competente dell’AFC e le trasmette le informazioni rettificate (cpv. 1). La divisione competente dell’AFC trasmette le informazioni rettificate allo Stato destinatario interessato (cpv. 2).

5.

Stabiliti i principi qui applicabili, il Tribunale constata come in concreto la sussistenza di un accordo fiscale preliminare ai sensi dell’art. 8 OAAF sia pacifica (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio). Dall’esame del formulario accluso alla decisione impugnata, risulta che l’accordo fiscale preliminare, emesso il 26 novembre 2015 e valido dal 21 gennaio 2016, concerne la società ricorrente in qualità di stabilimento d’impresa ubicato in Svizzera della società madre A., con sede principale in Nigeria (cfr. formulario accluso alla decisione impugnata; atto n. 1 dell’inc. AFC). Di fatto, si è in presenza di un accordo fiscale preliminare su questioni concernenti gli stabilimenti d’impresa ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. d OAAF (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio). Da questo formulario risulta altresì che il ruling fiscale porta sui prezzi unilaterali di trasferimento o sui prezzi di trasferimento, con l’indicazione «Cost-plus 10% per servizi resi alla sede». Si è dunque contemporaneamente in presenza di accordo fiscale preliminare su questioni concernenti i prezzi di trasferimento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. b OAAF (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio). Tali informazioni potrebbero essere verosimilmente rilevanti per le competenti autorità fiscali nigeriane (cfr. consid. 4.1.2 del presente giudizio). Ora, detto ruling fiscale risulta adempiere ai presupposti materiali dell’art. 9 OAAF (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio) nonché dell’art. 10 OAAF (cfr. consid. 4.5 del presente giudizio), sicché si deve ritenere che è a giusta ragione che l’autorità inferiore intende procedere ad uno scambio spontaneo d’informazioni ex art. 7 MAC e trasmettere allo Stato destinatario le informazioni essenziali del predetto accordo fiscale preliminare relativo alla ricorrente, in virtù dell’art. 13 cpv. 1 OAAF in combinato disposto con l’art. 11 OAAF (cfr. consid. 4.3.4 del presente giudizio).

Con tale premessa, il Tribunale deve ora verificare se le censure sollevate dalla società ricorrente sono tali da inficiare o meno quanto precede (cfr. considd. 6 e 7 del presente giudizio).

6. [Non si tratta di un caso irrilevante, censura sollevata dalla ricorrente.]

7.

7.1. La ricorrente ritiene poi che nel suo caso lo scambio spontaneo di informazioni potrebbe ledere potenzialmente l’art. 6 CEDU nonché gli artt. 9 e 13 Cost., nella misura in cui vi sarebbe motivo di ritenere che la Nigeria, qui Stato destinatario, potrebbe dare avvio nei suoi confronti a procedure amministrative e/o giudiziarie contrarie agli standard previsti da uno Stato di diritto, difettando per l’appunto in detto Paese le garanzie proprie ad uno Stato di diritto. A sostegno delle sue asserzioni, essa ha prodotto il rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International relativo alla Repubblica Federale della Nigeria, di cui cita i seguenti passaggi (cfr. atto n. 3 prodotto dalla ricorrente):

«[...] notizie di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e di tortura e altri maltrattamenti di detenuti, in alcuni casi con esilio letale [...]. L’esercito ha arbitrariamente arrestato migliaia di giovani uomini, donne e bambini [...]. Sono continuati gli episodi di tortura e altri maltrattamenti e di detenzione illegale da parte della polizia e del servizio per la sicurezza di Stato [...]».

Essa cita altresì la tabella dell’Incaricato federale sulla protezione dei dati, aggiornata al 12 gennaio 2017, secondo cui in Nigeria il livello della protezione dei dati risulterebbe insufficiente (cfr. atto n. 4 prodotto dalla ricorrente; ricorso 21 dicembre 2018, pag. 3 seg.).

7.2. A tal proposito, il Tribunale rileva come l’art. 9 Cost. e l’art. 13 Cost. a cui si appella la ricorrente concernano la protezione dall’arbitrio e la tutela della buona fede, rispettivamente la protezione della sfera privata. Quanto a lui, l’art. 6 CEDU concerne le garanzie in materia di processo equo. Ora, nel contesto dello scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale la tutela della società ricorrente in tal senso è garantita dall’art. 22 MAC, il quale disciplina la protezione dei dati e la confidenzialità delle informazioni, così come il principio della specialità, in maniera analoga all’art. 26 del Modello dell’OCSE (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4642 seg.).

7.3.

7.3.1. Per quanto concerne la protezione dei dati e la confidenzialità delle informazioni, l’art. 22 par. 1 MAC sancisce che le informazioni ottenute da una Parte in virtù della MAC sono tenute segrete e tutelate alle stesse condizioni previste per le informazioni ottenute in applicazione della legislazione di detta Parte e, nella misura in cui sia garantito il necessario livello di protezione dei dati personali, conformemente alle garanzie che possono essere specificate dalla Parte che fornisce le informazioni ai sensi della sua legislazione interna.

Sulla base di tale norma, la Parte richiesta può comunicare alla Parte richiedente quali disposizioni in materia di protezione dei dati personali della propria legislazione interna devono essere rispettate anche dalla Parte richiedente per garantire il livello necessario di protezione dei dati. Queste disposizioni di tutela non devono però oltrepassare quanto è necessario alla garanzia della protezione dei dati. Questo disciplinamento è il risultato del rimando al diritto interno di una Parte ed è garante di una sufficiente protezione dei dati. Nel diritto svizzero tale principio è stato concretizzato dall’art. 5a LAAF secondo cui, se la convenzione applicabile prevede che l’autorità che trasmette le informazioni può specificare le disposizioni in materia di protezione dei dati che devono essere rispettate dall’autorità che riceve le informazioni, il Consiglio federale può concludere accordi sulla protezione dei dati. Tali disposizioni garantiscono almeno il livello di protezione della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1). Poiché il diritto svizzero in materia di protezione di dati corrisponde di principio alle esigenze internazionali, questi accordi servono di regola a garantire che l’altra Parte garantisca lo stesso necessario livello di protezione. In questo contesto, bisogna considerare che, di principio, tutte le Parti conoscono prescrizioni specifiche in materia di protezione di dati fiscali poiché è generalmente riconosciuto che tali dati siano degni di particolare protezione. L’elenco dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, che riporta gli Stati, la cui legislazione prevede una protezione dei dati adeguata, può pertanto valere in questo contesto soltanto come indicatore parziale di uno Stato che garantisce un adeguato livello di protezione in riferimento ai dati scambiati in virtù della MAC. L’elenco dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza vale infatti per tutti i settori della vita e anche per le trasmissioni di dati all’estero che non si basano su un trattato internazionale. La Svizzera si può basare sulle esperienze fatte in passato per quanto concerne gli Stati con cui essa ha già scambiato dati sulla base di una convenzione di doppia imposizione in materia fiscale (CDI) o di un accordo sullo scambio d’informazioni in materia fiscale («tax information exchange agreement [TIEA]»). Il nostro Paese può inoltre riallacciarsi alle valutazioni tra pari effettuate nel quadro della «peer review» del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: Forum globale) dell’OCSE, nell’ambito del quale sono state esaminate le basi legali e la prassi, segnatamente in materia di confidenzialità in ambito fiscale (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4642 seg.)

7.3.2. Di fatto, il Forum globale si adopera affinché gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni su domanda e sullo scambio automatico di informazioni siano rispettati ed applicati in modo uniforme a livello internazionale. A tal fine, il Forum globale verifica l’applicazione degli standard per mezzo di valutazioni tra pari («peer review») sulla capacità delle giurisdizioni dei suoi membri – tra cui la Svizzera e la Nigeria – di cooperare con altre amministrazioni fiscali in conformità ai predetti standard. Dopo un primo ciclo di valutazione intervenuto tra il 2010 e il 2016, nel 2016 ha avuto inizio per tutti i suoi membri un secondo ciclo di valutazione, nell’ambito del quale il Forum globale ha valutato nuovi elementi, quali la qualità delle domande delle autorità fiscali, le domande raggruppate o l’identificazione dei beneficiari effettivi. Oggetto d’esame sono state altresì le misure adottate dai membri per attuare le raccomandazioni formulate nel primo ciclo di valutazione (cfr. Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, FF 2019 275, 279–281).

In tale contesto, per quanto qui di rilievo, il Tribunale rileva che secondo il rapporto del Forum globale denominato «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: Nigeria 2016, Phase 2: Implementation of the Standard in Practice» (di seguito: rapporto; in: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264250857-en.pdf?expires=1585577155&id=id&accname=oid030182&checksum=DCB16589BE54AC5C9A20955E50033B04, consultato il 26.05.2020), la Nigeria si trova nel secondo ciclo di valutazione. In detto rapporto, il Forum globale non fa che esporre in maniera oggettiva il quadro giuridico nigeriano in vigore in materia di scambio di informazioni, indicando chiaramente che in tale ambito la Nigeria ottempera agli standard internazionali in materia di confidenzialità (cfr. rapporto, capitolo «C. Exchanging information», sezione ‹ Overview ›, punti n. 331–340, in particolare punti n. 335–336 citati letteralmente qui sotto; cfr. altresì per i dettagli, rapporto, capitolo «C. 3.Confidentiality», punti n. 389–419):

«[...] All of Nigeria’s EOI instruments, except for the DTCs with the Netherlands and the United Kingdom, incorporate provisions that allow Nigeria to exchange information according to the international standard. Nonetheless, Nigeria can exchange information to the standard with these countries since the Multilateral Convention is in force between Nigeria and these jurisdictions. [...] All of Nigeria’s EOI arrangements contain confidentiality provisions which meet the international standard, and Nigeria’s domestic legislation also contains relevant confidentiality provisions. In addition, Nigeria’s EOI arrangements ensure that the parties are not obliged to provide information that would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or information the disclosure of which would be contrary to public policy [...]».

In effetti, le basi legali e la prassi della Nigeria in materia di confidenzialità sono state valutate dal Forum globale come conformi («compliant») sotto vari aspetti, segnatamente per quanto concerne la protezione delle informazioni ricevute dalla Nigeria, delle persone interessate da dette informazioni, del segreto professionale, del segreto di fabbricazione, ecc. (cfr. per i dettagli, rapporto, punti n. 331–451; per la sintesi, rapporto, tabella denominata «Summary of determinations and factors underlying recommendations», pagg. 139–142).

Trattandosi di un documento ufficiale, il Tribunale non intravvede alcuna ragione per dubitare della veridicità delle informazioni ivi riportate, sicché si deve ritenere che, perlomeno sotto l’aspetto dello scambio d’informazioni in materia fiscale (ivi compreso lo scambio spontaneo), di principio la Nigeria ottempera agli standard internazionali in materia di confidenzialità.

7.3.3. Con tale premessa, il Tribunale osserva poi come la convenzione MAC risulti chiaramente applicabile anche alla Nigeria. Dall’allegato accluso alla MAC denominato «Campo d’applicazione il 25 febbraio 2019», risulta infatti che per la Nigeria detta convenzione, da lei ratificata in data 29 maggio 2015 con qualche riserva, è in vigore a far tempo dal 1 settembre 2015 (allegato pubblicato anch’esso sotto RS 0.652.1; cfr. parimenti rapporto, capitolo «C.1. Exchange of information mechanisms», punto n. 344). Ora, da un esame delle riserve e dichiarazioni espresse dalla Nigeria in data 29 maggio 2015 in merito al campo d’applicazione della MAC, nonché alle imposte coperte dallo scambio spontaneo d’informazioni, non emerge alcun elemento concreto tale da escludere uno scambio spontaneo d’informazioni nel caso della società ricorrente (cfr. Consiglio d’Europa, Riserve e dichiarazioni per trattato n 127 – Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale, dichiarazioni in vigore ad oggi [testo disponibile in francese e inglese], riserva della Nigeria del 29 maggio 2015, in: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/127/declarations?p_auth=kxmXhHtC, consultato il 26.05.2020). Analogo discorso vale altresì per le riserve e le dichiarazioni espresse dalla Svizzera con decreto federale del 18 dicembre 2015, accluse alla MAC (pubblicate anch’esse sotto RS 0.652.1). Di principio nulla fa pertanto ostacolo ad uno scambio spontaneo di informazioni tra la Svizzera e la Nigeria.

In tale contesto, dal momento che la MAC è in vigore sia per la Svizzera che per la Nigeria, in virtù dell’art. 190 Cost. – che impone l’applicazione del diritto federale e del diritto internazionale, indipendentemente dalla loro costituzionalità (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2 [tra le tante] sentenza del TAF A-4307/2016 del 14 luglio 2016 consid. 2 con rinvii) – l’AFC è in ogni caso tenuta ex lege ad applicare l’art. 7 MAC, qualora si sia in presenza di un accordo fiscale preliminare che adempie alle condizioni ivi indicate, ciò a prescindere dalla situazione vigente in un determinato Stato destinatario. Il caso della società ricorrente non fa eccezione a tale principio. Già per questo motivo, la censura della ricorrente andrebbe pertanto qui respinta.

7.4.

7.4.1. A quanto precede si aggiunge altresì il principio della specialità di cui all’art. 22 par. 2 MAC (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4642 seg.), secondo cui in ogni caso queste informazioni sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative e di sorveglianza) che si occupano dell’accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte di questa Parte, dell’esecuzione o del perseguimento penale inerenti a tali imposte oppure delle decisioni su ricorsi inerenti a tali imposte o della sorveglianza di quanto sopra. Soltanto dette persone o autorità possono utilizzare queste informazioni e unicamente ai fini indicati qui sopra. Nonostante le disposizioni dell’art. 22 par. 1 MAC, esse possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria concernente tali imposte (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4642 seg.).

7.4.2. L’art. 22 par. 4 MAC prevede eccezioni al principio secondo cui le informazioni trasmesse devono essere impiegate soltanto per scopi previsti dalla MAC. Secondo detta norma, nonostante le disposizioni dei par. 1, 2 e 3, le informazioni ottenute da una Parte possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione della Parte che fornisce le informazioni e che l’autorità competente di questa Parte ne approva tale impiego. Le informazioni fornite da una Parte a un’altra Parte possono essere trasmesse da quest’ultima a una terza Parte, fatta salva la previa autorizzazione dell’autorità competente della prima Parte. Questa disposizione corrisponde di principio a quella dell’art. 26 par. 2 del Modello dell’OCSE (cfr. Messaggio MAC, FF 2015 4613, 4643).

Tale principio in diritto svizzero è ripreso dall’art. 20 cpv. 2 e 3 LAAF. Giusta l’art. 20 cpv. 2 LAAF, l’AFC segnala all’autorità richiedente le restrizioni inerenti all’impiego delle informazioni trasmesse e l’obbligo di mantenere il segreto secondo le disposizioni in materia di assistenza amministrativa della convenzione applicabile. L’art. 20 cpv. 3 LAAF precisa invece che, se la convenzione applicabile prevede che le informazioni ottenute nel quadro della procedura di assistenza amministrativa possono essere impiegate anche a fini diversi da quelli fiscali o possono essere inoltrate a uno Stato terzo, l’AFC dà il suo consenso, previa pertinente verifica, a condizione che l’autorità competente dello Stato richiesto acconsenta a tale impiego o inoltro. Se le informazioni ottenute devono essere trasmesse ad autorità penali, l’AFC dà il suo consenso d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia.

7.4.3. Ora, nello specifico, da un esame della decisione impugnata risulta chiaramente che l’autorità inferiore ha precisato allo Stato destinatario che le informazioni trasmesse sottostanno all’obbligo di confidenzialità di cui all’art. 22 MAC, nel rispetto del principio della specialità (cfr. decisione impugnata, consid. 3):

«[...] Le formulaire relatif à la décision anticipée en matière fiscale sera transmis à l’autorité/aux autorités compétente(s) de NG dès l’entrée en force de la présente décision. Lors de la transmission, l’AFC rappelle à l’Etat/aux Etats destinataire(s) les restrictions à l’utilisation des renseignements et les obligations de confidentialité découlant de l’accord applicable (article 22 de la Convention et article 20 alinéa 2 LAAF en lien avec l’article 22d LAAF) [...]».

Ne discende che, senza il consenso dell’autorità inferiore, lo Stato destinatario non è autorizzato ad utilizzare le informazioni ricevute per altri scopi che quelli coperti dalla MAC. Tale circostanza non fa pertanto che rafforzare la garanzia della confidenzialità delle informazioni trasmesse, nel rispetto del principio della specialità. In tali circostanze, il Tribunale fatica a intravvedere un rischio concreto per la società ricorrente sotto il profilo della tutela della protezione dei suoi dati e della sua sfera privata.

7.5.

7.5.1. Ciò constatato, il Tribunale osserva come dal rapporto annuale 2017/2018 di Amnesty International relativo alla Repubblica Federale della Nigeria (cfr. atto n. 3 prodotto dalla ricorrente) a cui si appella la ricorrente non sia invero desumibile alcuna prova che nel suo caso vi sia un rischio concreto che la stessa possa essere oggetto di tortura o trattamenti disumani da parte della Nigeria, per il semplice fatto che la stessa beneficia di un ruling fiscale in Svizzera. I passaggi da lei citati ed estrapolati in maniera non contestualizzata, non sono qui di alcun aiuto. Se letto per intero, il rapporto fa sì riferimento a dei casi di tortura o di maltrattamenti nei confronti di persone fisiche, ma non in nesso con uno scambio (spontaneo) d’informazioni in materia fiscale, rispettivamente in nesso con la tassazione di una persona fisica o una persona giuridica. Ora, nel caso della ricorrente ci si trova di fronte ad una persona giuridica, e meglio ad una succursale straniera ubicata in Svizzera, sicché si fatica a intravvedere un rischio qualsiasi per quest’ultima. Peraltro, se del caso, sarebbero ipoteticamente i suoi organi ad eventualmente rischiare qualche cosa o piuttosto gli organi della società madre ubicata in Nigeria. Sennonché, la ricorrente non ha comprovato minimamente un tale rischio, rispettivamente reso verosimile una tale evenienza apportando degli elementi permettenti di ritenere un qualsiasi rischio per la sua persona.

7.5.2. Neppure l’appello alla lista stilata dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, nella quale viene indicato che in linea generale per le persone fisiche la protezione dei dati in Nigeria è insufficiente, è di soccorso alla ricorrente (cfr. atto n. 4 prodotto dalla ricorrente). Non va infatti dimenticato che detta lista fa riferimento a tutti gli ambiti della vita, sicché può essere presa in considerazione solo quale indicatore (cfr. consid. 7.3.1 del presente giudizio). A lui sola, non permette tuttavia di ritenere che nell’ambito specifico dello scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale la protezione dei dati e la confidenzialità non siano rispettate. Ora, come visto (cfr. consid. 7.3.2 del presente giudizio), il Tribunale ha avuto modo di appurare che secondo le valutazioni del Forum Globale, la Nigeria – perlomeno in materia di scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale – ottempera agli standard dell’OCSE in materia di confidenzialità ai sensi dell’art. 22 MAC. Detto in altri termini, quale Stato parte della MAC, la Nigeria è tenuta ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall’art. 22 MAC, alla stregua della Svizzera, rispettando le prescrizioni in materia di protezione dei dati e di confidenzialità nonché il principio di specialità. Dal momento che la buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 3.7.1 con rinvii), si deve poi partire dal presupposto che anche nel caso della ricorrente la Nigeria rispetterà l’art. 22 MAC.

7.6. Visto tutto quanto suesposto, il Tribunale non intravvede alcun valido motivo permettente di escludere uno scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale sotto il profilo della confidenzialità e della protezione dei dati, la Nigeria ottemperando agli standard internazionali dell’OCSE in tale ambito. In tali circostanze, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Tribunale non intravvede alcuna potenziale violazione dell’art. 6 CEDU, nonché degli artt. 9 e 13 Cost. La sua censura al riguardo va pertanto integralmente respinta.

8.

In definitiva, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusta ragione che l’autorità inferiore intende procedere ad uno scambio spontaneo d’informazioni in materia fiscale nel caso della società ricorrente. La decisione impugnata va pertanto qui confermata e il ricorso integralmente respinto.