Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2980/2019 del 20 maggio 2020

CDI CH-IT; autorità italiana competente per la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale

  • Bearbeitet durch: Susanne Raas
  • Beitragsart: Grundsatzurteil
  • Rechtsgebiete: Internationale Amtshilfe
  • Zitiervorschlag: Susanne Raas, Sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2980/2019 del 20 maggio 2020, ASA online Grundsatzurteile
Sentenza del Tribunale amministrativo federale del 20 maggio 2020 nella causa A. contro Amministrazione federale delle contribuzioni AFC (A-2980/2019). Questione giuridica di principio.

Inhalt

  • 1. Regeste
  • 2. Fatti (riassunto)
  • 3. Estratto delle motivazioni

1.

Regeste ^

La Guardia di Finanza è una autorità italiana competente per presentare una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale alla Svizzera. Non spetta alle autorità svizzere valutare dell’opportunità o meno dell’organizzazione adottata dall’Italia e dal suo Ministero delle Finanze nel contesto dello scambio d’informazioni in materia fiscale.

La «Guardia di Finanza» est une autorité italienne compétente pour présenter à la Suisse une demande d’assistance administrative en matière fiscal. Il n’appartient pas aux autorités suisses d’apprécier, dans le cadre de l’échange d’informations en matière fiscal, l’opportunité du choix de l’organisation par l’Italie e de son ministère des finances.

Die «Guardia di Finanza» ist eine italienische Behörde, die zuständig ist, ein Amtshilfeersuchen in Steuersachen an die Schweiz zu stellen. Es steht den schweizerischen Behörden nicht zu, die Zweckmässigkeit der von Italien und seines Finanzministeriums gewählten Organisation im Zusammenhang mit dem Informationsaustausch in Steuersachen zu werten.

2.

Fatti (riassunto) ^

Il 23 maggio 2018 il Commando generale della Guardia di Finanza – autorità dello Stato richiedente italiano (di seguito: autorità richiedente italiana) – ha presentato dinanzi all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) una domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale, fondandosi sull’art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41; di seguito: CDI CH-IT), in combinato disposto con la lett. ebis del relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dal 13 luglio 2016 (di seguito: Protocollo aggiuntivo; anch’esso pubblicato nella RS 0.672.945.41; RU 2016 2769, 2771). Tra le persone interessate da detta domanda vi è il signor A.

Con decisione finale del 13 maggio 2019, l’AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa in materia fiscale del 23 maggio 2018.

Avverso la predetta decisione, il signor A. (di seguito: ricorrente) ha inoltrato ricorso 13 giugno 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Il ricorrente contesta l’ammissibilità formale e materiale della domanda di assistenza amministrativa italiana, sotto vari aspetti. Egli censura innanzitutto l’incompetenza dell’autorità richiedente italiana.

3.

Estratto delle motivazioni ^

4.

[…].

4.1

4.1.1 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la competenza della Guardia di Finanza ad agire quale autorità richiedente italiana ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. g CDI CH-IT, in quanto secondo detta norma la competenza spetterebbe esclusivamente al Ministero delle Finanze. Pur indicando che la Guardia di Finanza dipende direttamente dal Ministero delle Finanze, esso ritiene che, poiché la Guardia di Finanza sarebbe un corpo di polizia ad ordinamento militare, parte integrante delle forze armate italiane e, contemporaneamente, parte delle quattro forze di polizia italiane, non sarebbe accettabile considerarla quale autorità competente ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. g CDI CH-IT. Esso contesta poi l’applicabilità del commentario del «Global Forum of Transparency and Exchange of information for Tax Purposes, OECD Publishing 2017», secondo cui sia la Guardia di Finanza che l’Agenzia delle entrate sarebbero autorizzate ad inoltrare domande di assistenza amministrativa per conto del Ministero delle Finanze, poiché supererebbe la lettera della CDI CH-IT, secondo cui l’unica e la sola autorità competente sarebbe il Ministero delle Finanze. Il ricorrente ritiene dunque che la domanda di assistenza amministrativa andava e va tutt’ora rifiutata anche solo per questo motivo ([…]).

4.1.2 Al riguardo, il Tribunale osserva preliminarmente quanto segue. Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: Forum globale) dell’OCSE si adopera affinché gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni su domanda e sullo scambio automatico di informazioni siano rispettati ed applicati in modo uniforme a livello internazionale. A tal fine, il Forum globale verifica l’applicazione degli standard per mezzo di valutazioni tra pari («peer review») sulla capacità delle giurisdizioni dei suoi membri – tra cui la Svizzera e l’Italia – di cooperare con altre amministrazioni fiscali in conformità ai predetti standard. Dopo un primo ciclo di valutazione intervenuto tra il 2010 e il 2016, nel 2016 ha avuto inizio per tutti i suoi membri un secondo ciclo di valutazione, nell’ambito del quale il Forum globale ha valutato nuovi elementi, quali la qualità delle domande delle autorità fiscali, le domande raggruppate o l’identificazione dei beneficiari effettivi. Oggetto d’esame sono state altresì le misure adottate dai membri per attuare le raccomandazioni formulate nel primo ciclo di valutazione (cfr. Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, FF 2019 275, 279–281). In tale contesto, il Tribunale rileva che il rapporto del Forum globale denominato «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Italy 2017 (Second Round): Peer Review Report on the Exchange of Information on Request» (di seguito: rapporto; in: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-italy-2017-second-round_9789264283800-en, consultato il 20.05.2020), a cui fanno riferimento sia il ricorrente che l’autorità inferiore, concerne proprio il secondo ciclo di valutazione. Per quanto qui di rilievo, si segnala che in detto rapporto il Forum globale non fa che esporre in maniera oggettiva il quadro giuridico italiano in vigore in materia di scambio di informazioni su domanda, indicando le competenti autorità italiane abilitate a inoltrare delle domande di assistenza amministrativa in materia fiscale (cfr. rapporto, capitolo «Overview of Italy», sezione «Tax system», punto n. 32):

«[...] The administration of taxes in Italy is characterised by the presence of multiple entities. The assessment of direct and indirect taxes is under the responsibility of the Revenue Agency (Agenzia delle Entrate (AE)). The organisation of AE is decentralised with the headquarters located in Rome, regional directorates and provincial directorates. Regional directorates are mainly in charge of the audits of large-sized businesses and provincial directorates of the audits of small and medium-sized businesses. Local offices, under the supervision of provincial directorates, act as front offices for taxpayers. The second relevant government authority in the field of taxation is the Financial and Economic police (Guardia di Finanza (GdF)). GdF is a Police force reporting to the Minister of Economy and Finance. Its tasks are focused on tax audits and tax fraud investigations, however, as a fiscal police, the GdF is also involved in other areas, for example the fight against money laundering or border controls. While the assessment of taxes is the exclusive competence of the AE, powers of investigation and control are shared between AE and GdF. As the AE and GdF have the same responsibilities as regards audits of taxpayers and collection of information, they constitute two authorised competent authorities in the field of EOI [Exchange of Information], both having the same level of responsibilities (see further sections B1 and C5) [...]».

Trattandosi di un documento ufficiale, il Tribunale non intravvede alcuna ragione per dubitare della veridicità delle informazioni ivi riportate. Detto ciò, da quanto precede risulta chiaramente che sia l’Agenzia delle entrate che la Guardia di Finanza dipendono direttamente dal Ministero delle Finanze, circostanza che pure lo stesso ricorrente riconosce nel proprio ricorso. In detto rapporto, queste due autorità – che ricevono se del caso ordini dal Ministero delle Finanze, quali sue unità sottostanti – sono designate quali autorità competenti italiane in materia di scambio di informazioni. Ora, come giustamente rilevato dal ricorrente, l’art. 3 par. 1 lett. g CDI CH-IT designa effettivamente quale autorità competente per l’Italia il Ministero delle Finanze. Sennonché, tale evenienza non esclude tuttavia che un’unità sottostante al Ministero delle Finanze, come la Guardia di Finanza, possa essere abilitata da quest’ultimo ad occuparsi dello scambio d’informazioni in materia fiscale e a presentare una domanda di assistenza amministrava in sua vece. Si pensi ad esempio alla Svizzera, ove è il Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale (SEI) dell’AFC ad occuparsi concretamente dello scambio d’informazioni in materia fiscale. In tali circostanze, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente ([…]), il Tribunale non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio la competenza della Guardia di Finanza ad agire quale autorità richiedente italiana, rispettivamente per indagare ulteriormente al riguardo. Che poi la Guardia di Finanza sia o meno un corpo di polizia militare, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non è di certo una circostanza tale da far ritenere a codesto Tribunale come «non accettabile» la sua competenza nell’ambito dello scambio di informazioni in materia fiscale. Non spetta infatti né all’autorità inferiore, né allo scrivente Tribunale valutare dell’opportunità o meno dell’organizzazione adottata dall’Italia e dal suo Ministero delle finanze nel contesto dello scambio d’informazioni in materia fiscale. Lo Stato richiesto deve infatti limitarsi ad esaminare l’ammissibilità della domanda alla luce del quadro legale fissato dalla CDI pertinente, in casu la CDI CH-IT ([…]). In definitiva, la censura del ricorrente va dunque respinta.